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La corretta utilizzazione dei “resti” assunzionali

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 14/7/2015)

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, nella deliberazione n.27 depositata in data 3 novembre 2014, evidenziava come nelle nuove disposizioni legislative contenute nel d.l.90/2014, gli enti locali non hanno più la possibilità del riporto dei resti non spesi nell’anno di riferimento, ma possono attingere esclusivamente nei limiti delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e al più utilizzare le cessazioni dell’anno di riferimento o nei due anni successivi qualora le stesse siano certe ed inserite nella programmazione triennale. Nonostante tale forte indicazione della nomofilachia contabile, nel Decreto milleproroghe (d.l. 31 dicembre 2014, n. 192) il Governo perdeva l’occasione di estendere anche agli enti locali le disposizioni indirizzate alle Amministrazioni dello Stato alle quali venivano date le seguenti possibilità “Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell’anno 2013, previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall’articolo 66, commi 9 -bis e 13 -bis del decreto-legge 25 giugno2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2015 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2015”.

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