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Ferie dei dipendenti statali: le principali problematiche
Il nostro esperto risponde sulle principali questioni relative alle ferie dei pubblici dipendenti
Il nostro esperto risponde sulle principali questioni relative alle ferie dei pubblici dipendenti.
Spetta al datore di lavoro provare:
Qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare quanto sopra, il lavoratore deve essere risarcito.
Secondo quanto indicato dall’ARAN con orientamento RAL 1856, se il dipendente lavora, in base al proprio contratto individuale, solo 4 giorni settimanali sui 5 previsti per la generalità dei lavoratori a tempo pieno, avrà diritto solo a 21 giorni di ferie (pari a 26×4/5, con arrotondamento all’unità superiore dato che il decimale risultante dal calcolo è superiore a 0,5), per i primi tre anni di lavoro.
Tale regola del riproporzionamento trova applicazione anche per le 4 giornate di riposo (4×4/5, pari a 3 giorni, dato il decimale risultante dal calcolo è inferiore a 0,5).
Ai sensi di quanto definito dall’art. 15 comma 2 del CCNL 2019-2021, in caso di passaggio all’area immediatamente superiore, il dipendente conserva le giornate di ferie maturate e non fruite. A tale proposito, con orientamento CFL247, l’Aran ha affermato che la medesima continuità non è applicabile ai permessi e alla banca delle ore.
L’Aran, con orientamento indirizzato al Comparto Funzioni Locali CFL 230, ha chiarito che in questo caso, essendo la frazione del primo mese lavorato pari a quindici giorni, ma non superiore, non sussistono i presupposti applicativi della disciplina dell’art. 38 comma 7 del CCNL 2019-2021 e, conseguentemente, in quel mese il dipendente non maturerà alcun giorno. L’ ARAN con lo stesso parere chiarisce inoltre che lo stesso criterio espresso dal comma 7 (“ Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”) sia estensibile alle 4 giornate di riposo (c.d. “festività soppresse”).
Secondo l’ARAN (orientamento RAL 1760), i due istituti non sono compatibili, in quanto la reperibilità, anche se non equivale alla esecuzione della prestazione lavorativa, incide ugualmente sul riposo e sulla piena possibilità di svago che le ferie devono garantire (ad esempio il dipendente non potrebbe allontanarsi per una crociera).
Ciò non toglie, tuttavia, che, durante le ferie, il dipendente debba essere disponibile al rientro per urgenti necessità, come ipotizzato dall’art.18, comma 11, del CCNL del 6.7.1995.
Tale previsione, però, non si presta a consentire anche la pianificazione della reperibilità con appositi turni, secondo le caratteristiche tipiche dell’istituto.
6) Un dipendente, che ha presentato le proprie dimissioni nel rispetto del periodo di preavviso quantificato nel rispetto della vigente disciplina contrattuale in materia, può fruire delle ferie durante il suddetto periodo di preavviso?
L’art. 12 comma 6 del CCNL 2006 stabilisce la regola del divieto della fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso. Nell’ambito del divieto di fruizione durante il periodo di preavviso, rientrano sia le ferie maturate e non fruite prima dello stesso, sia quelle che si vanno a maturare nel corso del medesimo periodo di preavviso.
L’ARAN, con orientamento RAL 1762, ritiene possibili due eccezioni alla generale regola di divieto di fruizione delle ferie durante il periodo di preavviso (art. 12 CCNL 2006):
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Livio Boiero
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