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Facoltà assunzionali e rispetto dei vincoli di finanza pubblica
Con la delibera n. 4 del 17 aprile 2023, depositata il 28 aprile, la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha chiarito che i Comuni “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023
Con la delibera n. 4 del 17 aprile 2023, depositata il 28 aprile, in cui la Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha chiarito che il comma 4 dell’art. 20 (rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”) del d.lgs. 75/2017, che vieta ai Comuni che “per l’intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica” di applicare i commi 1 e 2 della medesima norma e, dunque, di fare ricorso alle speciali facoltà di reclutamento del personale ivi previste e da ultimo prorogate al 31 dicembre 2023 (al maturare di determinati requisiti), costituisce un limite anche nell’ipotesi di assunzioni effettuate nel regime temporale prorogato e, di conseguenza, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica deve continuare ad essere valutato con riferimento all’intero quinquennio 2012-2016 (la tesi alternativa, respinta dalla Corte, è quella secondo cui si dovrebbe fare riferimento al quinquennio antecedente alla data di maturazione dei requisiti previsti dai commi 1, lett. c) dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017, interpretando la norma in senso dinamico).
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