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Nuovo articolo 18: il licenziamento si applica anche ai dipendenti pubblici

La Corte di Cassazione con sentenza 26 novembre 2015, n. 24157, si schiera contro l’interpretazione del Governo secondo cui, l’impiego pubblico è fuori dalla Riforma dell’articolo 18. Secondo la Corte, infatti, il nuovo articolo 18 si applica, in automatico, anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari. Questo perchè lo Statuto dei lavoratori (con le modifiche intervenute prima dalla Legge Fornero e successivamente dal Job Act) si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le amministrazioni pubbliche. Infatti, l’articolo 51 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico del pubblico impiego) stabilisce che lo Statuto dei lavoratori, con le sue “successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. Quindi il nuovo testo dell’articolo 18 riguarda anche gli statali.
La conseguenza di questa estensione automatica al pubblico impiego comporta l’introduzione del meccanismo del contratto a tutele crescenti, (introdotto con il Job Act nel 2015, d.lgs. n. 23/2015) che ha modificato l’articolo 18, prevedendo le tutele crescenti “per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri” assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore.
 
 

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