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Verifica dei titoli di studio nell’area a rischio “acquisizione e gestione del personale”
La Corte conti (Sez. giur. Lombardia) con la sentenza del 8 agosto 2022, n. 214, interviene nei confronti di un soggetto che illecitamente ha percepito un trattamento economico sulla base della produzione di una certificazione (titolo di laurea) non veritiera

La Corte conti, sez. giur. Lombardia, con la sentenza del 8 agosto 2022, n. 214, interviene nei confronti di un soggetto che illecitamente ha percepito un trattamento economico sulla base della produzione di una certificazione (titolo di laurea)(1) non veritiera.

Personale: “Area a rischio corruttivo
La questione agisce all’interno di un’area che il comma 16 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012, ha incluso in una di quelle più esposte al “rischio corruttivo” («concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato Decreto Legislativo n. 150 del 2009»), ove si rende, quindi, indispensabile l’adozione di “misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza”.
Per rispondere immediatamente a questa indicazione giuridica, l’allegato 2), Aree di rischio comune e obbligatorie, del primo PNA prende in considerazione – come prima “Area a rischio corruttivo” – proprio quella «acquisizione e progressione del personale» che comprende:
1. reclutamento;
2. progressioni di carriera;
3. conferimento di incarichi di collaborazione.
Sempre negli allegati al primo PNA, nell’Elenco esemplificazioni misure ulteriori (allegato 4), troviamo alla lettera a) delle indicazioni per l’«Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del DPR n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del DPR n. 445 del 2000)», con lo scopo di inserire, tra le attività necessarie per la costituzione del rapporto di lavoro pubblico, la verifica di quanto dichiarato in sede di partecipazione concorsuale o di incarico, che, nel caso specifico, consiste nell’acquisizione del titolo di studio originale, attività da effettuare mediante la consultazione delle banche dati pubbliche, ovvero la richiesta diretta presso il soggetto che ha rilasciato il titolo.
Invero, si tratta di verificare il mendacium presente nelle dichiarazioni a tutela della fede pubblica e della regolarità dei rapporti, con la conseguente perdita, al di là dell’aspetto penale, di ogni beneficio conseguito, ex art. 75 del d.P.R. n. 445/2000(2), ed in effetti ciò che rileva è la volontà di ingannare il terzo (una evidente dissociazione tra “foro”, inteso come coscienza, interno ed esterno), rispetto all’errore scusabile (in buona fede)(3), commettendo una condotta illecita, tradendo la fiducia nella speditezza delle relazioni e il suo credito (oltre l’intenzione): una falsità che trae in inganno la P.A., una menzogna per conseguire un’utilità indebita (il posto di lavoro)(4) che impone una sanzione, quell’attività ripristinatoria, secondo l’insegnamento di GROZIO(5), alla lesione sempre e comunque del diritto alla conoscenza, essendo in conflitto con un diritto altrui, minando un principio di giustizia.
In effetti, si può trovare un ulteriore scopo, che è quello di vietare l’instaurazione del rapporto di impiego con soggetti che abbiano agito in violazione del principio di lealtà, che costituisce uno dei cardini dello stesso rapporto (ex art. 98 Cost.) e, al con tempo, tutelare l’eguaglianza dei concorrenti, pregiudicati dalla sleale competizione con chi abbia partecipato alla selezione con documenti falsi o viziati (ex art. 97 Cost.)(6).

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