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Covid: le indicazioni della Funzione pubblica per i lavoratori fragili
In ordine ai diversi quesiti pervenuti agli uffici del Dipartimento della Funzione pubblica in relazione all’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i lavoratori fragili, si evidenzia quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti

In ordine ai diversi quesiti pervenuti agli uffici del Dipartimento della Funzione pubblica in relazione all’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i lavoratori fragili, si evidenzia quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti.

Misure di protezione da Covid-19

Con la circolare n.1/2022, a firma del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, sono state fornite alle amministrazioni pubbliche indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie. Tali indicazioni, in ragione del carattere prudenziale e non prescrittivo che le contraddistingue, possono essere considerate tuttora un valido supporto per la determinazioni che ciascun dirigente-datore di lavoro pubblico riterrà opportuno adottare per garantire le esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lavoratori fragili 

La flessibilità già presente nella disciplina di rango primario e in quella negoziale per l’utilizzo del lavoro agile per il pubblico impiego, evidenziata già nella circolare del 5 gennaio 2022, a firma congiunta dei ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, consente – anche dopo il 30 giugno 2022 – a legislazione vigente, di garantire ai lavoratori fragili della Pubblica amministrazione la più ampia fruibilità di questa modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. Questa flessibilità potrà continuare a essere utilizzata, naturalmente salvaguardando l’efficienza delle singole amministrazioni, per soddisfare prioritariamente le esigenze di tutela della salute dei lavoratori più esposti al rischio di contagio da Covid-19. Nell’ambito dell’organizzazione di ciascuna amministrazione sarà il dirigente responsabile a individuare le misure organizzative che si rendono necessarie, anche derogando, ancorché temporaneamente, al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza.

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