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Diritti del padre al godimento dei riposi giornalieri per la cura del proprio figlio minore, la cui madre è casalinga
Il Consiglio di Stato, sez. II, con l'ordinanza dell' 11 aprile 2022, n. 2649, ha rimesso la questione all'Adunanza plenaria relativa al diritto di fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre del proprio figlio minore, anche qualora la madre sia casalinga

Sono state rimesse all’Adunanza plenaria dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2649/2022 le seguenti questioni:

a) se il termine “non lavoratrice dipendente”, riferito alla madre, in caso di richiesta di permesso da parte del padre, lavoratore dipendente, del minore di anni uno, si riferisca a qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla casalinga, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero-professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale;

b) in caso di risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 40, d.lgs. n. 151 del 2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinata alla prova che la madre casalinga, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da “infermità”, seppure temporanee e/o non gravi;

c) quale sia l’esatta accezione da attribuire alla nozione di alternatività tra i due genitori in caso di parto gemellare, ove la madre sia casalinga.


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