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Green Pass, analisi delle nuove misure in vigore dal 7 febbraio
Il Consiglio dei Ministri si è riunito mercoledì 2 febbraio 2022, alle ore 17.20 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
Il Consiglio, in quella sede, ha stabilito le nuove misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (decreto-legge) .
Vediamo insieme quali sono state le misure adottate.
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Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.
Da oggi, 7 febbraio 2022, nei casi suddetti, il certificato diventa illimitato. Per scaricare il Super Green pass o Green pass rafforzato occorre: accedere al sito www.dgc.gov.it con tessera sanitaria o identità digitale Spid; scaricare la App Immuni o la App IO; accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico regionale. In alternativa ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale, al pediatra o in farmacia.
Nelle scuole per l’infanzia
Nella scuola primaria
Nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Dal 15 febbraio 2022, il personale ultracinquantenne per poter essere legittimato ad accedere ai luoghi di lavoro sarà obbligato a mostrare il green pass rafforzato. La certificazione è ottenibile unicamente mediante la vaccinazione ovvero con il certificato di guarigione dal contagio da Covid-19.
Il datore di lavoro è poi vincolare dovrà essere più incisiva di quanto non stia accadendo a legislazione vigente. Il controllo del green pass non potrà limitarsi alla verifica della sua validità, per i lavoratori over 50 occorrerà constatare che il suo rilascio è avvenuto in conseguenza della vaccinazione o della guarigione. I lavoratori privi della certificazione verde rinforzata sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di esenzione il lavoratore potrà essere adibito a mansioni diverse.
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