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P.a. pigra sul web? L'attività parte
L'assenza di documenti online non blocca l'avvio dell'impresa

Fonte: Italia Oggi

Da lunedì 31 ottobre 2011, il diniego al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di un’attività, a causa di incompletezza della domanda, è nullo qualora il Comune non abbia pubblicato sul proprio sito internet l’elenco dei documenti da presentare a corredo della domanda. È questo uno degli effetti di quanto espressamente previsto nel primo decreto sviluppo del luglio scorso che ha imposto alle pubbliche amministrazioni diversi obblighi al fine di ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese.
Più in particolare, l’art. 6, comma 2 del dl decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 «Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia» (G.U. n.110 del 13 maggio 2011), così come convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 ha imposto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte e rientrante nelle proprie competenze, l’elenco degli atti e documenti che l’istante ha l’onere di produrre. Perché nel caso di mancato adempimento degli obblighi prescritti, la pubblica amministrazione non può respingere l’istanza adducendo la mancata produzione di un atto o documento, ma può soltanto invitare l’istante a regolarizzare la documentazione in un congruo termine. Ciò in quanto, in caso contrario, il provvedimento di diniego non preceduto dall’invito alla regolarizzazione è da considerarsi nullo, con le conseguenze giuridiche che ne derivano. Peraltro, il mancato adempimento dell’obbligo di pubblicizzazione, determina ripercussioni nei confronti dei dirigenti responsabili, perché viene considerato ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Più complessa la questione nei procedimenti previsti dall’articolo 19 della legge 241/1990, perché in questi casi, la segnalazione certificata d’inizio attività, seppur incompleta, legittima comunque l’istante a iniziare l’attività dalla data di presentazione della Scia e, in tal caso, l’amministrazione non può adottare i provvedimenti previsti dal comma 3 del medesimo art. 19 l. 241/1990, ovvero emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, prima di aver concesso un congruo termine per la regolarizzazione. Rimangono esclusi dall’obbligo di pubblicità sul sito dell’Ente soltanto i procedimenti i cui documenti da presentare siano espressamente previsti da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla G.U. Tale disposizione, peraltro, va coordinata con quanto dispone il dpr 160/2010, ovvero il regolamento relativo all’istituzione dello Sportello unico per le attività produttive, che impone ai comuni di prevedere nei propri siti istituzionali una specifica sezione riservata al Suap telematico, dove vanno inseriti tutti i procedimenti e i relativi allegati di competenza del Suap stesso. In caso di mancato adempimento, comunque, in base a un’ulteriore disposizione contenuta nel medesimo articolo 3 del dl 70/2011, il prefetto nomina un commissario ad acta.


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