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Collaborazioni e consulenze, l'oggetto deve essere chiaro

Fonte: Italia Oggi

Il conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza di carattere generale, cioè senza una delimitazione precisa dell’oggetto, determina l’insorgere di responsabilità amministrativa in capo al dirigente responsabile: è questa la principale indicazione che si può trarre dalla sentenza della Corte dei conti del Friuli-Venezia Giulia n. 167 dello scorso 21 settembre. Con questa pronuncia il dirigente di una pubblica amministrazione è stato condannato a rifondere l’80% dei compensi erogati dall’ente a un ex sindacalista di cui ci si era avvalsi per varie attività relative alla gestione del personale. La sentenza evidenzia che per il conferimento di questi incarichi occorre scegliere dei soggetti che sono in possesso di una adeguata professionalità: il titolo di studio ne costituisce una sorta di precondizione.

Il primo elemento contestato è il seguente: «L’oggetto della consulenza erano questioni tutte relative all’attività, propria dell’ente, di gestione delle risorse umane. Non si tratta pertanto della soluzione di problematiche complesse e specifiche, ma di questioni comportanti l’esercizio delle funzioni amministrative di carattere organizzatorio. Nonostante la lunga elencazione, non è stata operata alcuna delimitazione di una particolare e specifica questione da risolvere, per la quale fosse apparso necessario acquisire l’apporto di un soggetto esperto, ma è piuttosto stata trasferita una rilevante parte della attività ordinaria dell’ente, relativa ai rapporti di lavoro con il personale; nella fase genetica e in quella attuativa e funzionale sussistono gli elementi per configurare l’incarico quale ipotesi di non consentita consulenza globale, per avere a oggetto una generalizzata gamma di attività dell’ente». Ed ancora, il conferimento dell’incarico non è stato preceduto da alcuna analisi tesa a verificare se nell’ente quella professionalità esisteva ed era utilizzabile. Indagine resa ancora più necessaria nel caso specifico dalla circostanza che la dotazione organica risultava essere adeguata ed in linea con le previsioni.

E ancora, «il Collegio non può esimersi dal rilevare, quale altro profilo di illiceità, che non risulta sia stato rispettato il principio amministrativistico di concorsualità, che ispira in generale la scelta del contraente e in base al quale l’affidamento dell’incarico avrebbe dovuto essere preceduto da gare informali, volte a consultare una pluralità di soggetti».


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