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Buonuscita, differimento per tutti
Una circolare dell'Inpdap illustra le novità per i dipendenti pubblici della legge 148/2011

Fonte: Italia Oggi

L’allungamento dei tempi di riscossione della buonuscita comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto comunque erogati dall’Inpdap, inclusi i dipendenti di enti che, pur avendo perso la natura di pubblica amministrazione, hanno invece conservato la disciplina del trattamento di fine servizio. Lo precisa l’Inpdap nella circolare n. 16/2011, emanata con l’assenso del ministero del lavoro, illustrando alcune delle novità del dl n. 138/2011 convertito dalla legge n. 148/2011.

La finestra nella scuola. La circolare interviene sulle nuove norme in tema di decorrenza della pensione per il personale della scuola. Dal prossimo anno, chi matura i requisiti in un anno solare, andrà in pensione dall’anno scolastico o accademico dell’anno solare seguente, e non più dall’anno scolastico o accademico dello stesso anno solare di maturazione dei requisiti (come accade oggi), cosa che resta possibile soltanto per chi maturerà i requisiti entro il prossimo 31 dicembre 2011. L’Inpdap spiega che nel comparto scuola rientra anche il personale dipendente da istituzioni scolastiche pubbliche non statali (per esempio scuole comunali), nonché il personale appartenente al comparto dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale, Afam (conservatori, accademie belle arti ecc.). Pertanto, per coloro che maturano i requisiti per il diritto a partire dal 1° gennaio 2012, l’accesso alla pensione avverrà dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno successivo.

La buonuscita può attendere. Per quanto riguarda i nuovi termini di pagamento delle buonuscite, poiché la novità è introdotta con una modifica della disciplina vigente dal 1997 (legge n. 140/1997), l’ambito di applicazione, spiega l’Inpdap, comprende tutte le cessazioni dal servizio e tutti i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, erogati dall’istituto, con le sole eccezioni stabilite dalla medesima norma di riforma. Vale a dire: lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi e anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia prima del 13 agosto (data di entrata in vigore del dl di riforma); personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale, Afam.

In tabella le singole ipotesi aggiornate; alla scadenza dei singoli termini previsti, l’Inpdap è tenuta a erogare gli interessi. In sostanza, la novità è il periodo di attesa più lungo da sei a 24 mesi nei casi di prepensionamento e di cessazioni per altri motivi, nonché l’introduzione di un termine di sei mesi (prima inesistente) per i pensionamenti ordinari. Dal 13 agosto il pagamento avviene:

– entro 105 giorni dalla cessazione dal servizio per inabilità o decesso del dipendente;

– non prima di 180 e non oltre 270 giorni dal collocamento a riposo per limiti d’età o di servizio e per collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima di servizio, maturati dal 13 agosto (se maturati entro il 12 agosto 2011, il termine è di 105 giorni);

– non prima di 24 mesi e un giorno e non oltre 24 mesi e 90 giorni dalla cessazione dal servizio in ogni altra ipotesi (dimissioni, licenziamento ecc.) verificatasi dal 13 agosto (se verificatasi entro il 12 agosto 2011, il termine è tra 181 e 270 giorni).

Per il personale interessato dalla deroga, la buonuscita è erogata tra 181 e 270 giorni se relativa a una qualsiasi causa di cessazione; nel termine di 105 giorni se relativa al collocamento a riposo per limiti d’età o di servizio oppure per collocamento a riposo d’ufficio per anzianità massima di servizio. L’Inpdap, infine, precisa che l’introduzione dei nuovi termini di pagamento non modifica le regole sulle modalità di erogazione rateale; pertanto, se la buonuscita supera i 90 mila euro, il pagamento della seconda ed eventuale terza rata avverrà dopo, rispettivamente, un anno e due anni dai nuovi termini.


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