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Mobilità, i sindacati restano fuori dai giochi
Resta solo l'informazione preventiva. La competenza esclusiva spetta alla dirigenza

Fonte: Italia Oggi

Sindacati out dalle procedure per la dichiarazione di esubero e messa in disponibilità dei dipendenti pubblici.

La modifica all’articolo 33 del dlgs 165/2001 prevista dagli emendamenti alla legge di stabilità produrrà l’effetto di conclamare la netta riduzione della sfera di intervento delle organizzazioni sindacali nelle vicende organizzative delle pubbliche amministrazioni, compiendo definitivamente il percorso avviato dalla riforma-Brunetta. In effetti, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Testo unico sul pubblico impiego stabilisce che «le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati».

L’individuazione dei casi di esubero dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni rientra indubbiamente nell’ambito delle determinazioni per l’organizzazione degli uffici; così come le conseguenti decisioni da adottare, come il tentativo di ricollocare i dipendenti in esubero all’interno dell’ente, oppure di avviarli in mobilità verso altri enti e, infine, di metterli in disponibilità, sono misure inerenti alla gestione dello specifico rapporto di lavoro.

Insomma, l’iter finalizzato agli esuberi, alla luce del dlgs 150/2009, rientra nella competenza esclusiva della dirigenza, sicché per le organizzazioni sindacali resta solo l’informazione preventiva.

Non è un caso, allora, che il maxiemendamento riduca le relazioni sindacali finalizzate alla gestione della procedura appunto alla sola informazione, modificando radicalmente la sequenza procedimentale del testo dell’articolo 33 attuale.

Oggi la norma stabilisce che laddove gli esuberi riguardino almeno dieci dipendenti occorre rivolgere alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area la comunicazione preventiva prevista dall’articolo 4 della legge 223/1991, indicando i motivi che determinano la situazione di eccedenza, i motivi tecnici e organizzativi che non consentono di riassorbire le eccedenze all’interno della medesima amministrazione, il numero, la collocazione, le qualifiche del personale in esubero, nonché eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e i relativi tempi di attuazione. L’attuale testo consente alle organizzazioni sindacali di chiedere un esame congiunto delle cause di esubero, per verificare la possibilità di diversa utilizzazione e di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o della regione. In ogni caso, la procedura deve concludersi con un accordo o un verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni.

Il maxiemendamento elimina radicalmente tale iter e rimette tutto alle decisioni unilaterali del datore di lavoro, coerentemente, del resto, con le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 29, del dl 138/2011, convertito in legge 148/2011.


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