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Era ora! La titolarità dei diritti di rogito ai segretarî comunali di enti con dirigenza al vaglio della Corte Costituzionale
Il nostro esperto commenta la disposizione dell’articolo 10, comma 2-bis, del d.l. n. 90/2014

C’era da attenderselo: prima o poi la Corte Costituzionale sarebbe stata investita della questione della legittimità dell’art. 10, comma 2-bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 sui diritti di rogito. Disposizione normativa che non è mai piaciuta e che ha creato piú problemi di quanti ne ha o avrebbe dovuto risolvere. Giustificata da un’apparente urgenza di provvedere che esiste solamente in mente legis e non certo in via di fatto e di diritto: per convincersene senza troppa fatica basta leggere il preambolo del d.l. 24 giugno 2014, n. 90. Qui di séguito il testo della disposizione normativa sub iudice: “negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

La norma che ne è scaturita ha introdotto una differenziazione nel trattamento economico dei segretarî comunali con argomenti campati per aria, quali il galleggiamento retributivo e il principio di omnicomprensività. La prova piú evidente si rinviene nei lavori preparatorî e, piú in dettaglio, nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23) – seduta nella quale è stato approvato l’emendamento 10.32. Nell’intervento dell’On. D’Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge, infatti, “la proposta di riformulazione dell’emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrate a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti“.

A un’attenta analisi della normativa vigente, è di tutta evidenza che gli istituti del galleggiamento e dell’omnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente, evocato a ruota, ma a sproposito, con i diritti di rogito centrano un’acca. Che le cose stiano realmente cosí è fin troppo facile da dimostrare. L’ordinamento degli enti locali conosce quanto meno due ipotesi nelle quali l’omnicomprensività riferita alle retribuzioni dei dirigenti non opera e anzi è pacificamente ammessa: ai diritti di toga, che gli avvocati dirigenti degli Enti locali continuano a percepire oggi e da sempre; ai compensi per recupero dell’evasione fiscale ai sensi dell’art. 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, norma tutt’ora in vigore.

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