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Nessun indennizzo per l’infortunio avvenuto durante la pausa caffè
La Corte di Cassazione ha negato l’accesso al beneficio INAIL mediante l’ordinanza n. 32473/2021

La Corte di Cassazione, tramite l’ordinanza n. 32473/2021, ha negato l’indennizzabilità INAIL dell’infortunio in cui è incorso il dipendente durante il percorso verso il bar durante la pausa caffè, nonostante la stessa fosse consentita dalla prassi dell’ufficio e il lavoratore avesse strisciato il badge per segnalare la sua uscita. Il rischio è stato infatti giudicato non collegato all’attività lavorativa, a prescindere dal fatto che sussistesse un tacito accordo tra datore e dipendenti.

Secondo la Corte, affinché sia consentito l’accesso all’indennizzo INAIL occorre un concreto legame tra lavoro e rischio: l’esposizione all’evento che ha cagionato l’infortunio deve farsi risalire a ragioni dipendenti dalle mansioni che il dipendente ricopre, mentre non deve discendere da una scelta volontaria dovuta da esigenze personali che esulano dall’attività lavorativa. A tal fine soccorre la definizione di professionalità del rischio, delineata dalla disciplina sull’assicurazione dell’INAIL, che non considera un’interruzione del collegamento tra lavoro, rischio e possibile evento. La Cassazione ha concluso affermando che il rischio indennizzabile, anche se non rigorosamente insito nelle mansioni svolte dall’assicurato, non può comunque prescindere del tutto dall’attività lavorativa. Dunque, secondo la Cassazione sarebbero dette circostanze oggettive a impedire l’indennizzabilità dell’infortunio avvenuto al di fuori dello svolgimento dell’attività lavorativa vera e propria.


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