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Malattia, controlli dopo il permesso
La Funzione pubblica sul dl n.98/2011

Fonte: Italia Oggi

L’obbligo di inviare il medico fiscale per verificare lo stato di malattia dei dipendenti pubblici scatta non solo se questa inizia in un giorno precedente o successivo a una giornata festiva, ma anche in caso di malattia che è iniziata dopo un giorno di ferie, di permesso o di congedo. Lo ha chiarito la Funzione pubblica, nel testo del parere n. 3 del 21 novembre, con il quale ha fatto chiarezza in ordine alla portata delle disposizioni recate dall’articolo 16, commi 9 e 10 del decreto legge n. 98/2011, in materia di controllo delle assenze per malattia da parte dei dipendenti pubblici.

Con le novità introdotte dalla disposizione legislativa sopra riportata, le amministrazioni pubbliche dispongono il controllo delle assenze per malattie dei dipendenti, valutando la condotta complessiva del dipendente stesso, anche alla luce dell’onerosità dell’invio del medico fiscale al domicilio del dipendente malato. Ma la legge mette un paletto, ovvero che, in ogni caso, allo scopo di porre un freno all’assenteismo, il controllo del medico fiscale va fatto se la malattia insorge in un giorno immediatamente precedente o successivo a una giornata non lavorativa. Molte amministrazioni pubbliche hanno chiesto indicazioni alla Funzione pubblica sull’esatto significato di quest’ultimo inciso. E Palazzo Vidoni ha precisato che la ratio del legislatore è quella di frenare il facile assenteismo. Quindi, la giornata «non lavorativa», deve intendersi non solo quella festiva o la domenica, ma anche tutte quelle giornate in cui, anche in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro del dipendente, oppure perché lo stesso ha usufruito di ferie, permessi o congedi, la prestazione lavorativa non è stata fisicamente effettuata nella sede di servizio.

Infine, aggiunge la nota, in relazione a particolari tipologie di assenze quali l’espletamento di esami, visite mediche o diagnostiche, ai fini di un’eventuale imputazione di tali assenze al regime della malattia, sarà sufficiente l’attestazione giustificativa rilasciata al dipendete dal medico o dalla struttura sanitaria, anche privata e questo «a prescindere dalla circostanza che tali prestazioni sanitarie siano connesse a una patologia in atto».

Antonio G. Paladino


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