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Dirigenti, limiti uguali per tutti
La stretta va estesa anche agli enti i cui vertici sono privi di qualifiche dirigenziali

Fonte: Italia Oggi

I limiti percentuali alle assunzioni di dirigenti a contratto si applicano, per gli enti locali, anche ai conferimenti di incarichi a contratto di funzionari responsabili di servizio, da incaricare come posizioni organizzative. Si sta manifestando la teoria secondo la quale l’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001, che impone il noto limite dell’8% alle assunzioni di dirigenti a tempo determinato (tetto che può ascendere al 18% ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.lgs 141/2011 per gli enti particolarmente virtuosi) non varrebbe per i responsabili di servizio privi di qualifica dirigenziale.
Tra gli altri, sostiene tale tesi la Corte dei conti del Lazio, che nella deliberazione 47/2011 afferma «non può esservi dubbio che l’art. 19, comma 6, nei sensi indicati vada a integrare la sola disciplina inerente alla nomina dei dirigenti, continua a sussistere presso gli enti locali un’ area di incarichi apicali, diversamente qualificati, per i quali è ammesso il conferimento intuitu personae, senza altri limiti, né procedurali, né quantitativi, se non quelli della congrua motivazione delle scelta effettuata». Si tratta di conclusioni impossibili da condividere. Intanto, si deve evidenziare la contraddizione in termini in cui incorre il parere quando ad un tempo afferma che gli incarichi agli apicali non dirigenti potrebbero essere conferiti intuitu personae, ma con congrua motivazione. Se c’è, come c’è, l’obbligo della motivazione, non può esservi l’intuitu personae, è fin troppo ovvio. Per altro, vigente l’articolo 97, comma 3, della Costituzione, affermare che incarichi a contratto possano essere assegnati senza nemmeno alcun principio di selezione pubblica, appare avventato e ormai antistorico. Principale argomentazione contraria all’erronea indicazione della tesi sostenuta dalla sezione Lazio è, comunque, un’altra. Non risulta dimostrabile, invero, che la disciplina dell’articolo 19, comma 6, sia riservata in via esclusiva alla dirigenza. Indubbiamente, l’articolo 19, commi 6 e 6-quater, del dlgs 165/2001 si riferiscono in via diretta alla dirigenza. Tuttavia, non si deve dimenticare che la stragrande maggioranza degli enti locali sono privi di qualifiche dirigenziali: è impensabile ritenere che la novellazione apportata all’articolo 19 del dlgs 165/2001 dalla riforma-Brunetta non abbia alcun effetto per le figure di vertice degli enti locali nei quali non siano presenti le qualifiche dirigenziali. Non si deve dimenticare che tra gli scopi espressamente enunciati sia dalla legge 15/2009, sia dal dlgs 150/2009, vi è l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla decisione 103/2007, hanno considerato contrario alla Costituzione lo spoil system sia se attuato attraverso appunto incarichi mediante cooptazione, sia se derivante dalla violazione del principio della continuità amministrativa. Tale principio viene evidentemente vulnerato in maniera gravissima, se si ammette che tutta la compagine preposta ai vertici organizzativi possa essere modificata al cambiare della maggioranza al governo, come ammetterebbe l’articolo 110, comma 1, del dlgs 267/2000.
L’interpretazione coerente con la Costituzione dell’articolo 19, comma 6, allora, non può che essere per l’estensione delle disposizioni da esso enunciate, trasmutate in principio, anche agli enti i cui vertici non abbiano la qualifica dirigenziale. Del resto, gli enti locali debbono adeguare i propri ordinamenti ai principi generali sull’ordinamento del lavoro pubblico sia ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs 165/2001, sia ai sensi dell’articolo 111 del d.lgs 267/2000. Non parrebbe per nulla obbediente a tale obbligo di adeguamento uno statuto o un regolamento o anche una sola direttiva interpretativa che ammettesse la possibilità di assumere a contratto e dall’esterno alla dotazione organica responsabili di servizio per il 100% della dotazione organica, in presenza di chiarissime norme e sentenze della Consulta, volte a contenere il numero dei preposti ai vertici delle organizzazioni acquisibili a tempo determinato.
Inoltre, una volta esteso anche agli enti locali il principio del contenimento della spesa per personale a tempo determinato entro il 50% del 2009, ai sensi dell’articolo 9, comma 28, della legge 122/2010, risulta parecchio complicato immaginare di coprire senza limiti numerici i posti di vertice degli enti locali privi di qualifica dirigenziale con contratti a tempo determinato.


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