MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Concorsi e graduatorie: riparto di giurisdizione sullo scorrimento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in una vicenda che riguarda lo scorrimento della graduatoria a cui un Ente locale ha ritenuto di non procedere, preferendo l’indizione di nuove selezioni

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione tornano a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in una vicenda che riguarda lo scorrimento della graduatoria a cui un Ente locale ha ritenuto di non procedere, preferendo l’indizione di nuove selezioni. Ordinanza della Cassazione Civile, Sez. Unite, 12 agosto 2021, n. 22746.

Massima

In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo “scorrimento” della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il “diritto all’assunzione”; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63, comma IV, del Testo unico del pubblico impiego.  

Fatto

Con ricorso al Tribunale del lavoro di Foggia la ricorrente esponeva che il Comune di Foggia aveva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 20 posti di Ufficiale Amministrativo – ex 6^ qualifica funzionale – poi Istruttore Amministrativo – Cat. C – c.c.n.l. Enti locali. Successivamente veniva pubblicata la graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico in questione, con la precisazione che la stessa, come riportato nel bando di concorso e alla stregua della normativa vigente, sarebbe rimasta efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione del provvedimento all’Albo Pretorio e che, per effetto della disposizione di cui all’art. 34, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l’anno 2003), il termine di validità della stessa sarebbe stato prorogato di un anno. In tale graduatoria la ricorrente si collocava tra gli idonei al posto n. 41. 1
Si precisa che in precedenza il Comune aveva approvato il piano di assunzioni per l’anno 2001 dove era prevista, tra l’altro, la procedura selettiva in tema per la copertura dei posti vacanti di Istruttore Amministrativo – Cat. C1.
Con delibera della Giunta comunale, 22 gennaio 2002, n. 12, il Comune di Foggia indiceva una selezione interamente riservata al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, per titoli e colloqui, per il conferimento di n. 30 posti di Istruttore Amministrativo, Cat. C, così come successivamente per ulteriori 38 posti (delibera della Giunta comunale n. 805 del 23 dicembre 2003).

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.


https://www.ilpersonale.it