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Concorsi pubblici e selezioni: esclusione
Il TAR Campania si pronuncia su una vicenda concorsuale di esclusione di un candidato che nella domanda di partecipazione omette di indicare precisamente i periodi di servizio presso altre amministrazioni e, in ragione di ciò, viene escluso dalla procedura

Il TAR Campania si pronuncia su una vicenda concorsuale di esclusione di un candidato che nella domanda di partecipazione omette di indicare precisamente i periodi di servizio presso altre amministrazioni e, in ragione di ciò, viene escluso dalla procedura. Sentenza del TAR Campania, Sez. V, 25 giugno 2021, n. 4413.

Massima

È illegittimo il provvedimento con il quale la pubblica amministrazione ha escluso un concorrente da un concorso, che sia motivato con riferimento al fatto che il candidato interessato, in relazione al requisito dell’anzianità di tre anni di servizio richiesto dal bando, pur avendo indicato tutti i periodi di contratto computabili al fine della partecipazione alla procedura selettiva, espressamente prescritti dalla lex specialis, ha omesso di specificare segnatamente – nel riportare l’elenco dei contratti stipulati – i periodi di servizio effettivamente prestati presso le varie pubbliche amministrazioni datrici di lavoro; in tal caso, infatti, si deve ritenere che si verta nell’ipotesi di mera irregolarità inessenziale nella formulazione della domanda di partecipazione; con la conseguenza che, in ossequio al principio del favor partecipationis, la pubblica amministrazione, esclusa qualsiasi estromissione diretta dalla procedura, accordando il c.d. soccorso istruttorio, può e deve chiedere chiarimenti, ex art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, consentendo così all’interessato di integrare la domanda con le precisazioni occorrenti per superare ogni indeterminatezza, secondo un modus procedendi non lesivo della par condicio dei concorrenti.

Fatto

Con il ricorso introduttivo la ricorrente – premettendo di aver presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 3 posti di CPS Dietista, ctg. “D”, riservato ai sensi dell’art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017 (ovvero per la stabilizzazione del personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato) – ha contestato la legittimità del provvedimento di esclusione dal concorso, adottato dalla resistente ASL sul presupposto, in tesi attorea erroneo, della carenza degli anni (almeno 3) di anzianità di contratto richiesti dalla normativa richiamata.
La ricorrente ha proposto gravame avverso il precitato atto, rimarcando preliminarmente e in fatto di aver invano presentato istanza di annullamento in autotutela, asserendo di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando, come nondimeno dichiarato in sede di domanda, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione.

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