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Contratti a tempo determinato: stabilizzazione
Un dipendente di un Comune, addetto alle mansioni di operatore ai servizi scolastici, assunto a tempo determinato e poi stabilizzato con procedura agevolata, agisce per ottenere il risarcimento del danno procurato dalla reiterazione. Le valutazioni della Cassazione, Sez. Lavoro

Un dipendente di un Comune, addetto alle mansioni di operatore ai servizi scolastici, assunto a tempo determinato e poi stabilizzato con procedura agevolata, agisce per ottenere il risarcimento del danno procurato dalla reiterazione. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 27 maggio 2021, n. 14815.

Massima

Nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine.

Fatto

La Corte d’Appello di Bologna riformava la sentenza del Tribunale della stessa sede e rigettava la domanda proposta dal dipendente a termine del Comune di Bologna con mansioni di operatore ai servizi scolastici, per il risarcimento del danno derivato dalla illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine. La Corte territoriale riteneva decisiva la intervenuta stabilizzazione del ricorrente, assunto a tempo indeterminato dal Comune di Bologna in data 28 agosto 2017 con le medesime mansioni svolte in costanza dei rapporti a termine.
Osservava che la determina di approvazione della graduatoria in forza della quale il lavoratore era stato assunto in ruolo precisava che la stessa costituiva “procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami, di cui al D.L. n. 107 del 2013, art. 4, comma 6, convertito con modificazioni della L. 30 ottobre 2013, n. 125, per operatore di servizi scolastici“.

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