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L’esclusione da un concorso per omissione di alcune dichiarazioni nella domanda di partecipazione
L’analisi della sentenza del TAR Campania (Sez. V) del 17 maggio 2021, n. 350, in materia di accesso alle procedure concorsuali

È illegittima la esclusione da un concorso pubblico disposta perché nella compilazione della domanda in forma telematica, sono state omesse alcune dichiarazioni.
La ricorrente, avendo partecipato alla procedura selettiva indetta, con deliberazione n. 1567 del 15.12.2017, dall’A.S.L. Caserta per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 Dirigenti Avvocati, ha successivamente impugnato il provvedimento nella parte in cui è stata disposta la propria esclusione per aver presentato una “istanza di partecipazione …in modo non conforme al bando concorso”.
In particolare, l’amministrazione ha confermato l’esclusione della medesima candidata chiarendo che, nella domanda di partecipazione, sono state omesse le seguenti dichiarazioni:1) manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali ex D. Lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti connessi alla procedura; 2) assunzione di responsabilità penale in relazione ad eventuali dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000; 3) accettazione incondizionata delle clausole e delle condizioni previste dal bando di concorso.
Il bando in quanto lex specialis della medesima procedura selettiva ha previsto che l’istanza da parte dei candidati andava presentata esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al sito internet dell’Azienda Sanitaria Locale, previa registrazione ed assegnazione delle credenziali di accesso. I medesimi candidati avrebbero dovuto indicare i requisiti generali e specifici di ammissione e riempire…

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