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L'Inps aggiorna il minimale 2012
Sale a 1.188 la paga mensile per il calcolo dei contributi

Fonte: Italia Oggi

Da gennaio la retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale sale a 1.188 euro mensili. Il valore utile per il 2012 è frutto dell’aggiornamento Istat (più 2,7%) ed è contenuto nella circolare Inps n. 20/2012 che, peraltro, indica anche i minimali utili per i lavoratori dello spettacolo, dopo il trasferimento all’Inps della gestione Enpals.

I minimali. Dal 1° gennaio 1989 (legge n. 389/1989) il minimale giornaliero da assoggettare a contributi non può essere inferiore al 9,5% del trattamento minimo di pensione del fondo lavoratori dipendenti. La misura della retribuzione minima giornaliera per l’anno in corso è pertanto fissata in 45,70 euro, pari al 9,5% di 481 euro, minimo di pensione di gennaio 2012. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) passa quindi da 1.154,66 a 1.188,20 euro. La retribuzione da assoggettare a contributi deve soddisfare una duplice condizione:
rispetto della retribuzione minima imponibile fissata dai contratti di lavoro;
rispetto dei minimali di salariali giornalieri stabiliti dalla legge 537/1981, in considerazione appunto della soglia minima rappresentata dal 9,5% della pensione al 1° gennaio dell’anno interessato.

Minimale part-time. La legge n. 389/1989 prevede inoltre che la retribuzione minima oraria da assumere quale base in caso di part-time, debba determinarsi rapportando alle giornate di lavoro settimanale a orario normale il minimo giornaliero, e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno. Il procedimento di calcolo del minimale orario si articola nelle seguenti operazioni:
a) si moltiplica il minimale giornaliero, ossia 45,70 euro per il numero delle giornate di lavoro settimanale a orario normale. l’anzidetto numero, in considerazione delle disposizioni e dei criteri vigenti in materia di minimali giornalieri, è in linea generale pari a 6, anche nei casi in cui l’orario di lavoro sia distribuito in 5 giorni;
b) si divide il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Applicando tale criterio a un orario settimanale di 40 ore, ne deriva il minimale orario part-time per il 2012 pari a 6,85 euro (45,70 x 6 : 40).
Aliquota aggiuntiva. L’art. 3-ter legge n. 438/1992 stabilisce che, a decorrere dall’1° gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10% (l’aliquota a carico del dipendente si attesta a 9,19%), è dovuta una maggiorazione nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto «tetto»). Per il 2012 la prima fascia di retribuzione pensionabile sale a 44.204 euro..

Mensa. Il comma 9 dell’art. 48 del Tuir, come sostituito dall’art. 3 del dlgs n. 314/1997, ha previsto che tutti gli ammontari degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, erogazioni liberali fino a 258,23 euro (500 mila lire), indennità di mensa di 5,29 euro (10.240 lire), ecc., possono essere rivalutati con dpcm quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. Per il 2012, in mancanza quindi del dpcm, detti importi continuano ad essere quelli fissati dal dlgs n. 314/1997.


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