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Procedimento disciplinare: sanzioni
La Cassazione si pronuncia sul caso di un dipendente licenziato che, in sede di procedimento disciplinare ha richiesto per due volte il differimento dell'audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute

La Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di un dipendente licenziato che, in sede di procedimento disciplinare ha richiesto per due volte il differimento dell’audizione per un impedimento a comparire asseritamente dovuto a motivi di salute. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 7 aprile 2021, n. 9313.

Massima

Nel pubblico impiego contrattualizzato, all’obbligo datoriale di procedere all’audizione del dipendente raggiunto da una contestazione disciplinare, non corrisponde un incondizionato diritto di quest’ultimo al differimento dell’incontro in cui deve essere sentito, atteso che la violazione del predetto obbligo dà luogo alla nullità della sanzione solo ove sia dimostrato dall’interessato un pregiudizio al concreto esercizio del diritto di difesa, sicché è onere del dipendente provare di non avere potuto presenziare all’audizione a causa di una patologia così grave da risultare ostativa in assoluto all’esercizio di quel diritto, dovendosi ritenere che altre malattie non precludano all’incolpato diverse forme partecipative (quali, ad es., l’invio di memorie esplicative o di delega difensiva ad un avvocato) tali da consentire al procedimento di proseguire nel rispetto dei termini perentori finali che lo cadenzano.

Fatto

La Corte d’appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Foggia che aveva accolto la domanda del lavoratore e dichiarato l’illegittimità del licenziamento nonché disposto, la sua reintegrazione nel posto di lavoro, nella sede e nelle funzioni precedentemente espletate, con condanna dell’Istituto al pagamento, in favore del ricorrente, delle retribuzioni allo stesso dovute dal giorno del licenziamento.
Riteneva la Corte territoriale, condividendo le argomentazioni già esposte dal giudice di prime cure, che il datore di lavoro INPS avesse senz’altro violato il principio di tempestività ed immediatezza della contestazione disciplinare.
In particolare sosteneva che non potesse essere condivisa la tesi difensiva dell’INPS nella parte in cui aveva prospettato come legittima l’attesa dell’esercizio dell’azione penale nei confronti del dipendente ai fini dell’instaurazione del procedimento disciplinare, in quanto l’informazione di garanzia emessa dalla Procura presso il Tribunale di Foggia già in data 31.03.98 e trasmessa all’INPS era già caratterizzata da un contenuto affatto puntuale in merito all’illecito addebitato al lavoratore, al nominativo della persona offesa ed alle circostanze spazio-temporali in cui il fatto di reato sarebbe stato commesso, sì da consentire al datore di lavoro il compimento dei necessari approfondimenti istruttori e di pervenire ad autonome valutazioni in sede disciplinare.
la Corte territoriale dava atto della fondatezza anche dell’ulteriore doglianza di illegittimità sollevata dal lavoratore fin dal primo grado del giudizio, scaturita dalla sua omessa audizione a difesa nel corso del procedimento disciplinare prodromico all’irrogazione del licenziamento.

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