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Concorsi pubblici, i margini di utilizzo della graduatoria di un altro ente
Il TAR Campania, Sez. V, con la sentenza n. 1506/2021 ha messo in rilievo il criterio della validità al momento dell’avvio della procedura

Un’Amministrazione può avvalersi della graduatoria elaborata da enti terzi, purché la stessa sia in corso di validità al momento dell’avvio della procedura. Ciò è quanto ha chiarito il TAR Campania, Sez. V, con la sentenza n. 1506/2021. Un Comune aveva domandato la concessione, ai fini dell’utilizzo, della graduatoria concorsuale approvata da un altro ente, ricevendo riscontro positivo. L’interessato è stato dunque sottoposto a valutazione, superata con profitto, da parte della commissione di esame appositamente nominata; la giunta comunale, a questo punto, ha sancito la validità della graduatoria, in quanto la stessa al momento dell’avvio del procedimento era valida ed efficace. Successivamente, con ulteriore delibera, la stessa giunta ha privato di effetti la procedura a causa dell’intervenuta scadenza dell’efficacia della graduatoria in cui era inserito l’interessato.

Quest’ultimo ha dunque proposto ricorso presso il TAR; in via preliminare, il Tribunale amministrativo afferma la propria giurisdizione in ordine alla controversia, alla luce del criterio di riparto basato sul petitum sostanziale: il ricorrente infatti ha domandato l’annullamento della delibera con la quale la giunta comunale ha privato di effetti la procedura concorsuale; da ciò discende, inoltre, la configurazione della posizione soggettiva dell’interessato in termini di interesse legittimo. Premesso ciò, il TAR sposa le ragioni del ricorrente, ritenendo effettiva la lamentata violazione dell’articolo 3, comma 61 della l. n. 350/2003 e concreto il vizio di eccesso di potere, in quanto appare incontestata la piena validità della graduatoria al momento dell’avvio della procedura, divenuta poi efficace anche dopo l’assenso manifestato sia dall’interessato che dall’ente terzo. Il TAR non considera possibile, infine, far ricadere sul candidato incolpevole gli effetti conseguenti dai ritardi del procedimento valutativo, non ascrivibile alla condotta del ricorrente. Dunque il ricorso è stato accolto e la delibera della giunta comunale annullata.

>> IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA.


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