MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Interinale più facile. Non nella p.a.
Impossibile applicare al pubblico impiego il dlgs di attuazione della normativa comunitaria
Riforma fuori gioco. Servono esigenze eccezionali e temporanee

Fonte: Italia Oggi

Le modifiche alla somministrazione di lavoro o lavoro interinale approvate la settimana scorsa dal governo non si applicano alla pubblica amministrazione.Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/104/Ce relativa al lavoro tramite agenzia interinale introduce una rilevante novità, che può fungere da potente propulsore per il rilancio della somministrazione di lavoro. Si consente, infatti, di assumere attraverso somministrazione tutti i lavoratori percettori da almeno sei mesi di un ammortizzatore sociale anche in deroga, nonché i soggetti «svantaggiati», senza applicare la cosiddetta «causalità», prevista dall’articolo 20, comma 4, del dlgs 276/2004.Tale ultima disposizione, simmetrica alle disposizioni contenute nel dlgs 368/2001 sul lavoro a tempo determinato, ammette la somministrazione di lavoro a tempo determinato, solo «a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore». Nel caso, però, dei percettori di ammortizzatori e di lavoratori svantaggiati (come ad esempio, disoccupati di lunga durata, giovani che da sei mesi non hanno un lavoro regolare, donne in reinserimento lavorativo, over 50, migranti), l’utilizzatore della somministrazione potrà avviare una missione di lavoro senza dover evidenziare la sussistenza di una delle cause giustificative previste dalla norma.Tale facilitazione all’utilizzo del lavoro somministrato, però, non pare possa applicarsi al datore di lavoro pubblico.Osta all’estensione della possibilità di avviare somministrazioni anche in assenza di cause giustificative quanto prevede l’articolo 36, comma 2, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale «per rispondere a esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti». In altre parole, perché la pubblica amministrazione possa avvalersi di forme flessibili di lavoro, qual è la somministrazione, occorre comunque che sussistano esigenze «temporanee ed eccezionali».Il decreto legislativo di riforma della somministrazione non estende i suoi effetti al datore di lavoro pubblico, nonostante la disciplina della somministrazione contenuta nel dlgs 276/2003 sia direttamente applicabile al lavoro pubblico, a causa dell’evidente contrasto tra l’eliminazione della causalità e la disposizione del richiamato articolo 36, comma 2, del testo unico sul lavoro pubblico. Occorre ricordare che ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del dlgs 165/2001 il rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è regolato anche dalle norme del codice civile e dalle altre norme sul lavoro dell’impresa, fatte salve, però, le diverse disposizioni contenute nel medesimo dlgs 165/2001.Oltre tutto, nel corpo dello schema di dlgs di recepimento della direttiva comunitaria sul lavoro interinale si stabilisce che gli utilizzatori dei lavoratori somministrati abbiano l’obbligo di informarli dei posti vacanti, così che i lavoratori somministrati possano aspirare a ricoprire un posto di lavoro a tempo indeterminato, al pari dei dipendenti dell’utilizzatore medesimo; ma lo schema di decreto legislativo fa espressamente salva la disposizione di cui all’articolo 35, comma 3, lettera a), del dlgs 165/2001, che ribadisce il principio costituzionale dell’accesso agli impieghi pubblici mediante procedure selettive.È un altro indice dell’applicabilità della riforma al lavoro pubblico: infatti, il decreto punta molto sulla possibilità di trasformare il lavoro da somministrato in lavoro dipendente a tempo indeterminato, eventualità impossibile a verificarsi nella pubblica amministrazione.Tuttavia, allo scopo di evitare elusioni o fraintendimenti, non sarebbe sbagliato che i ministeri del lavoro e della funzione pubblica chiarissero esplicitamente la portata della riforma per le pubbliche amministrazioni.


https://www.ilpersonale.it