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Le novità per i concorsi pubblici
La rassegna delle principali disposizioni volte all'accelerazione e semplificazione delle procedure concorsuali introdotte dall'art. 10 del Decreto Aprile

Utilizzazione di procedure informatiche e delle videoconferenze, previsione di un solo esame scritto e di uno orale, con la possibilità in alcuni casi di limitarsi al solo scritto, nonché ricorso alla valutazione dei titoli e della esperienza in luogo delle preselezioni: sono queste le principali novità per i concorsi pubblici dettate dall’articolo 10 del d.l. n. 44/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 dello scorso 1 aprile ed è operativo dallo stesso giorno della pubblicazione. Il decreto è finalizzato ad accelerare ed a semplificare le procedure concorsuali già indette ma per le quali non è stata finora svolta alcuna attività, nonché ad introdurre analoghe disposizioni per le prove concorsuali che devono essere indette nell’attuale fase di emergenza sanitaria. Esso contiene infine la modifica permanente delle regole che presiedono allo svolgimento dei concorsi pubblici privilegiando la utilizzazione di modalità informatiche. Viene inoltre previsto che le prove concorsuali in presenza si possano svolgere dal 3 maggio, nel rispetto dei vincoli di sicurezza dettati da documenti validati dal Comitato Tecnico Scientifico, con la prosecuzione fino al 30 aprile delle previsioni dettate dal DPCM del 2 marzo.

Le procedure concorsuali in fase di svolgimento

Sono dettate specifiche previsioni per le procedure concorsuali già indette, cioè con bandi di concorso pubblicati prima del 1° aprile. Esse si applicano fino al permanere della attuale condizione di emergenza sanitaria.
È necessario subito evidenziare, sulla base delle specifiche ed espresse previsioni normative, che tali disposizioni si applicano alle procedure concorsuali “qualora non sia stata svolta alcuna attività”. Siamo in presenza di una formula generica, che deve essere letta alla luce delle finalità di accelerazione delle procedure concorsuali che sono l’obiettivo che il legislatore vuole perseguire. Quindi, ad avviso di chi scrive, queste previsioni non si applicano ai concorsi per i quali siano già state avviate o fissate le procedure preselettive o scritte o orali.
Per tali tipologie concorsuali sono previste alcune misure obbligatorie ed altre facoltative. E’ obbligatoria la utilizzazione di “strumenti informatici e digitali”, nonché -ma in modo facoltativo- lo “svolgimento in videoconferenza della prova orale”. Le amministrazioni possono inoltre utilizzare le sedi individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e disporre la “non contestualità” della effettuazione delle prove di concorso, sempre nel tetto delle risorse disponibili. Altra misura facoltativa è costituita dalla utilizzazione della valutazione dei titoli per il passaggio alla successiva fase concorsuale. In questo caso occorre dare informazione a tutti i candidati con le stesse forme di pubblicità utilizzate per il bando, fatta salva ovviamente la necessità di applicare eventuali disposizioni ulteriori previste dai singoli bandi. Occorre inoltre riaprire i termini di partecipazione. Si può infine, disposizione che non si applica ai concorsi per la dirigenza, prevedere lo svolgimento di una sola prova scritta e di un solo esame orale.

Le nuove procedure concorsuali in fase di emergenza

Viene consentito alle amministrazioni pubbliche di prevedere che, nella attuale fase di emergenza, i concorsi possano essere banditi prevedendo una sola prova scritta e, quindi, disponendo che l’orale sia una prova facoltativa.
Questa disposizione si aggiunge alla necessità della utilizzazione di strumenti informatici e digitali, alla eventuale utilizzazione delle sedi individuate dalla Funzione Pubblica, alla non contestualità dello svolgimento delle prove concorsuali in caso di numero elevato di concorrenti ed alla possibilità di prevedere la utilizzazione della valutazione dei titoli e della esperienza in luogo delle preselezioni.

Le modifiche a regime

La disposizione prevede la necessità di “ridurre i tempi di reclutamento del personale” da parte delle PA, non si applica al personale dipendente cd non contrattualizzato e, per alcune limitate previsioni, non si applica ai concorsi per dirigenti.
Queste previsioni sono obbligatorie per tutti gli enti, ivi comprese le Regioni e gli Enti locali, visto che il legislatore usa il verbo al modo indicativo; esse vanno in deroga al DPR n. 487/1994 ed alla legge n. 56/2019, cd concretezza.
Le novità sono le seguenti:
1) la limitazione delle prove ad un solo esame scritto ed a quello orale;
2) la necessità della utilizzazione di “strumenti informatici e digitali”, nonché -ma in modo facoltativo- dello “svolgimento in videoconferenza della prova orale”. Nella utilizzazione di queste disposizioni si deve in ogni caso garantire il rispetto delle seguenti condizioni: “la pubblicità”, “la identificazione dei partecipanti”, “la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”, il “rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali” ed il fatto che si rimanga comunque “nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente”;
3) la attivazione di una “fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali”: dal che se ricava la conseguenza che la preselezione può essere effettuata attraverso la valutazione dei titoli e della “eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio”, in luogo di specifiche prove. Questi punteggi possono anche “concorrere alla formazione del punteggio finale”;
4) la possibilità per le amministrazioni di utilizzare le sedi per lo svolgimento dei concorsi individuate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, per come previsto dall’articolo 247, comma 2, del d.l. n. 34/2020. Si consente inoltre che possa essere disposta la “non contestualità” dello svolgimento delle prove concorsuali, con specifico riferimento in particolare agli esami scritti. In tal caso, occorre comunque garantire “la trasparenza, l’omogeneità .. ed il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. Questa disposizione ha un carattere facoltativo e non deve essere usata in modo obbligatorio.

Le prove in presenza

Il legislatore consente lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza a partire dal 3 maggio e nel rispetto dei vincoli dettati dalle Linee Guida che devono essere validate dal Comitato Tecnico Scientifico nominato dal Dipartimento della Protezione Civile.
Si deve ricordare che le previsioni dettate dall’articolo 24 del DPCM 2 marzo 2021 che consentono lo svolgimento delle prove concorsuali in presenza entro il tetto massimo di 30 candidati sono applicabili fino al 6 aprile. Quindi, non vi sono norme che disciplinano lo svolgimento o meno delle prove in presenza nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 2 maggio.

Le commissioni esaminatrici

Si consente alle PA la eventuale suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni. In tal caso dovranno essere nominati nuovi componenti, in numero pari a quello previsto per la commissione unica, dovranno essere nominati segretari aggiunti e dovranno essere nominati nuovi presidenti.
Viene inoltre prevista la necessità di garantire che sia assicurata “l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove”. A tal fine è necessario che gli enti dettino delle specifiche regole.
Si stabilisce che l’applicazione di questa disposizione sia effettuata nei “limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente”, formula anodina che sembra consentire comunque un aumento delle risorse necessarie.

Le altre disposizioni

Sono introdotte previsioni specifiche per i concorsi che prevedono un corso di formazione. Queste disposizioni sono dettate tanto per i concorsi già indetti quanto per quelli che devono essere indetti nell’attuale fase di emergenza sanitaria. Si applicano la utilizzazione di strumenti informatici e digitali, l’eventuale ricorso alle sedi individuate dalla Funzione Pubblica e, in relazione al numero dei candidati, la eventuale non contestualità dello svolgimento delle prove e la possibilità di prevedere in luogo della preselezione la valutazione dei titoli e della esperienza e lo svolgimento di un solo esame scritto, senza prove orali. Queste disposizioni sono obbligatorie e si applicano dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti con le stesse forme di pubblicità previste per il bando iniziale. Occorre comunque garantire “il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti”. Tali disposizioni si applicano anche ai concorsi che sono già in svolgimento, facendo salve le attività già svolte, che comunque concorrono alla formazione della graduatoria finale.
Le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo determinato nelle Regioni dell’Italia meridionale ed insulare di esperti di politiche di coesione di cui al comma 179 dell’articolo 1, della legge n. 178/2020, cd di bilancio 2021, sono gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, che si avvale della associazione Formez PA. Le procedure sono semplificate: la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale serve per l’ammissione e viene prevista una sola prova scritta, con risposta a quiz e senza orali. Queste assunzioni vengono effettuate in deroga al ricorso agli articoli 34, comma 6, e 34 bis del d.lgs. n. 165/2001, quindi senza la comunicazione per l’assegnazione di personale pubblico in disponibilità.
Viene previsto che le norme dell’articolo si applichino anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione RIPAM.

 


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