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Tassazione del reddito di lavoro dipendente: alcuni chiarimenti
Deroghe al principio di onnicomprensività. Il trattamento fiscale dei buoni pasto in smart working

L’articolo 51, comma 1 del TUIR definisce e inquadra il reddito di lavoro dipendente, composto dalla generalità delle somme e dei valori percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato. Detta ampia inclusione di tutti gli emolumenti riconducibili alla prestazione lavorativa, per quanto estranei al sinallagma, rientra nel perimetro normativo del principio di onnicomprensività.

Il principio di cassa

L’assoggettamento a imposizione di tutti gli elementi che compongono il reddito di lavoro dipendente è governato dal principio di cassa. Ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta rileva non la maturazione del reddito, bensì il momento in cui il provento esce dalla disponibilità dell’erogante ed entra nel compendio patrimoniale del percipiente. In materia, il citato articolo 51, comma 1, al secondo periodo sancisce il principio di “cassa allargato”: “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”. Sul punto è intervenuta direttamente l’Amministrazione finanziaria, chiarendo che tale principio non comporta un termine di prescrizione; dunque in relazione alla data fissata dalla norma non è applicabile “la disposizione dettata dall’articolo 2963 del codice civile che proroga di diritto il termine scadente in giorno festivo al giorno seguente non festivo”.

Tassazione e buoni pasto

L’applicazione del principio di onnicomprensività non è illimitata: difatti, il comma 2 dell’articolo 51 ha individuato alcune somme e valori che comportano un arricchimento per il lavoratore, ma che sono comunque escluse dall’imposizione sia per la funzione sociale che rivestono, sia per incentivarne l’erogazione. Tra le deroghe sancite dalla norma figurano le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, le somministrazioni di vitto per il tramite di mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi e le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. buono pasto). Quest’ultima fattispecie comporta un’esclusione parziale dall’imposizione. Considerato l’ampio ricorso al lavoro agile cui si è assistito nell’ultimo anno, in molti si sono chiesti se lo svolgimento delle mansioni in smart working comportasse conseguenze per la tassazione delle prestazioni sostitutive di vitto. L’Agenzia delle Entrate, al riguardo, non ha constatato evidenze tali da comportare la disapplicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera c), esplicitando le relative motivazioni nella risposta a interpello n. 123/E/2021: in primo luogo la disposizione in esame si limita a prevedere una detassazione del reddito di lavoro dipendente senza condizioni particolari, e quindi a prescindere dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre, i buoni pasto sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa apposita.


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