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In ipotesi di lucro cessante, al risarcimento per revoca dell’incarico si applica la ritenuta IRPEF
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la risposta a interpello n. 222 in materia di tassazione e reddito di lavoro dipendente

Un’Azienda sanitaria era stata condannata, in base all’esito di una controversia, a risarcire un medico specialista il cui incarico era stato illegittimamente revocato. La somma liquidata in via equitativa era pari a 50,000 euro, ma l’Azienda ha corrisposto solo 38,500 euro, ossia l’ammontare stabilito in sentenza dal Tribunale meno la relativa trattenuta IRPEF. Di diverso avviso il medico, secondo cui la somma liquidata in sentenza andrebbe corrisposta per intero. Al riguardo, l’Azienda ha domandato all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare.

La disciplina

L’Agenzia ha anzitutto inquadrato il rapporto di lavoro in esame, tale da generare nei confronti del ricorrente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 50 del TUIR. Tuttavia, la norma rilevante in materia è il successivo articolo 51, il quale al comma 1 stabilisce il principio dell’onnicomprensività, che include nella definizione di questa particolare categoria di reddito “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali“. Premesso ciò, l’Agenzia valuta le somme liquidate in sede giurisdizionale parte del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, considerato che la sentenza nulla ha deciso in merito agli obblighi del sostituto d’imposta circa un’eventuale disapplicazione delle ritenute, l’Agenzia conclude che l’Azienda istante debba comunque applicare la disciplina ordinaria come previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 600/1973.

La risposta

Per quanto concerne invece la modalità e la misura della tassazione, l’Azienda ha facoltà di operare la ritenuta con l’aliquota determinata ai sensi dell’articolo 21 del TUIR: ciò emerge dalla lettura del combinato disposto del citato articolo 24 e dell’articolo 23 del medesimo decreto, che impone di effettuare la ritenuta “sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all’art. 17, comma 1, lettera b), del citato testo unico, con i criteri di cui all’art. 21, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l’ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente“. Infatti, “la natura risarcitoria della somma liquidata in favore del ricorrente non osta all’applicazione delle ritenute a titolo di IRPEF.” Ciò in quanto l’indennizzo in esame compensa la mancata percezione dei redditi di lavoro (cd. lucro cessante), e non le perdite effettivamente subite, ossia l’eventuale danno emergente.

>> LA RISPOSTA N. 222 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.


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