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Chi esagera con le progressioni verticali paga i danni
La corte dei conti bacchetta l'università della Basilicata. Responsabilità erariale per l'ente che non rispetta il tetto del 50% delle assunzioni dall'esterno

Fonte: Italia Oggi

Un numero eccessivo di progressioni verticali determina il maturare di responsabilità amministrativa in capo agli amministratori ed ai dirigenti che le hanno disposte. E’ questo il principio stabilito per la prima volta dalla Corte dei conti, prima sezione giurisdizionale centrale, sentenza n. 52 del 3 febbraio 2012. Da sottolineare che la sentenza ha ribaltato la pronuncia di primo grado che aveva mandato assolto rettore, componenti il consiglio di amministrazione e dirigenti amministrativi della Università della Basilicata, giudicando assente il requisito della colpa grave. Nel caso specifico viene rilevata una duplice illegittimità: la mancata preventiva programmazione del fabbisogno del personale ed il mancato rispetto del tetto del 50% rispetto alle assunzioni dall’esterno. Il primo elemento che la sentenza mette in evidenza è la necessità del rispetto da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, ivi comprese le università, del vincolo alla programmazione del fabbisogno delle assunzioni. Per cui la mancata preventiva adozione da parte dell’ente di questo documento deve essere considerato come causa di illegittimità dei provvedimenti di progressione verticale che sono stati adottati in violazione di tale principio. Il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle università, ma disposizioni analoghe sono contenute in tutti gli altri contratti collettivi nazionali, ivi compreso quello del personale degli enti locali (esattamente l’articolo 4 del Ccnl 31.3.1999, cd nuovo ordinamento professionale), prevede la possibilità di effettuare progressioni verticali.In via interpretativa è stato generalmente inteso che questo tetto sia del 50% dei posti da coprire. Si arriva a questa conclusione sulla base del principio di cui all’articolo 35 del dlgs n. 165/2011, che prevede espressamente la necessità di garantire «in misura adeguata l’accesso dall’esterno». Questo tetto deve essere calcolato in termini di bilanciamento tra i posti messi a concorso pubblico e quelli riservati alle progressioni e non con riferimento al bilanciamento della spesa (si consideri che il costo di una progressione verticale è enormemente più basso di una assunzione dall’esterno). A differenza di quanto ritenuto dai giudici contabili di primo grado, non siamo in presenza di una colpa lieve o scusabile; in quanto «gli organi di amministrazione dell’università erano in possesso di tutti gli elementi per poter svolgere una politica del personale esente da forzature del sistema e rispettosa dei principi generali immanenti all’ordinamento amministrativo». Si deve affermare, al contrario, che «le condotte in esame rientrano fra i canoni della colpa intensa».Nella quantificazione del danno occorre tenere conto del fatto che «la gestione del personale stretta fra i principi generale dell’ordinamento, la legislazione primaria e le norme derivanti dalla contrattazione, integra sicuramente una materia di non facile gestione. Se poi si considera l’incertezza descritta del quadro normativo, regolamentare e di indirizzo amministrativo – operativo nel quale i convenuti odierno si sono trovati ad operare e, conseguentemente, a decidere le più opportune e satisfattive soluzioni di strategia e di gestione», si deve arrivare alla conclusione della riduzione della misura del danno. Il formarsi della prescrizione, per giurisprudenza consolidata, non matura «con riferimento alla condotta potenziale quanto piuttosto con il momento in cui l’amministrazione subisce l’effettiva diminuzione patrimoniale. Si deve quindi fare riferimento ad un danno verificatosi con i pagamenti successivi ai provvedimenti di approvazione dei bandi con cui si indicevano le procedure selettive per cui è causa»: da qui il mancato decorso del quinquennio.Nella individuazione dei responsabili, la sentenza evidenza in primo luogo l’importanza del ruolo svolto dai direttori amministrativi, che non possono essere definiti come dei passacarte. Analoga responsabilità matura nei confronti dei componenti il consiglio di amministrazione.

Giuseppe Rambaudi


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