MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Fondo dirigenti: incremento dotazioni organiche e riorganizzazione stabile servizi fuori dalle risorse da consolidare
Le disposizioni del nuovo contratto in materia di retribuzione e l'orientamento applicativo dell'ARAN AFL20

L’ARAN e l’ANCI hanno escluso, dal nuovo contratto dei dirigenti, le precedenti risorse stabili dovute all’incremento della dotazione organica dei dirigenti per i posti occupati e le maggiori risorse dovute alla riorganizzazione stabile dei servizi. Tale indicazione è stata recentemente criticata dalle parti sindacali. Con l’orientamento applicativo AFL20, l’ARAN ha precisato che nelle risorse dell’importo unico annuale confluiscono tutte le risorse certe e stabili con esclusione di quelle previste all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23 dicembre 1999.

Le precedenti disposizioni contrattuali

L’art. 26 del CCNL del 23.12.1999 (Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato) al comma 3 prevedeva la possibilità da parte degli enti di incrementare le risorse del salario accessorio dei dirigenti:
“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche”.
A suo tempo l’ARAN, con orientamento applicativo A II_62, ha avuto modo di precisare che la norma contrattuale premette un adeguamento delle disponibilità del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di riorganizzazione con o senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente. In altri termini, la concreta applicazione dell’istituto contrattuale era stata suddivisa in due parti:
a) un adeguamento delle disponibilità del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato in presenza di processi di riorganizzazione senza incrementi della dotazione organica che abbiano prodotto un effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza rispetto allo standard preesistente. In questo caso l’aumento avrebbe potuto essere praticato solo se fossero stati acquisiti gli elementi di conoscenza dei miglioramenti conseguiti e fosse stata autorizzata la maggiore spesa da parte del Consiglio comunale;
b) in caso di aumento stabile dei posti di qualifica dirigenziale della dotazione organica dell’Ente con relativa assunzione di dirigenti sui nuovi posti creati. Tale condizione è più semplice in quanto sarebbe stato sufficiente un incremento dei posti dirigenziali occupati.
Nei vari conti annuali (da ultimo vedi circolare n.16/2020) il Ministero dell’Economia delle Finanze ha inserito nelle risorse fisse l’incremento attuato dagli enti locali ai sensi del citato art.26, comma 3, CCNL 98-01.
Ora mentre non vi sono dubbi nell’ipotesi sub. a) di una possibile variabilità delle condizioni sulla permanenza anno dopo anno delle condizioni che hanno condotto gli enti ad un incremento delle risorse, tanto che i giudici contabili e gli stessi ispettori del MEF hanno considerato necessario, per il mantenimento delle risorse economiche, non solo la certificazione delle condizioni ma anche l’assegnazione di obiettivi specifici alla dirigenza da verificare a consuntivo per verificare l’effettivo accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti. L’ipotesi sub b), di incremento della dotazione organica inserita nelle risorse fisse, ha creato qualche problema di coerenza da parte dell’ARAN. Al fine di fugare eventuali dubbi, con orientamento applicativo AII_99 l’ARAN ebbe modo di precisare che “se vengono meno successivamente le condizioni organizzative e/o le posizioni dirigenziali cui esso si è correlato, non possono non venire meno anche le risorse di cui si tratta, altrimenti esse verrebbero confermate senza alcuna motivazione o giustificazione sul piano giuridico. Si tratta di una ipotesi speciale, che proprio per tale sua caratteristica giustifica la non applicazione delle indicazioni contenute nel quesito AII29, che si riferisce al diverso caso della conservazione e stabilizzazione delle risorse derivanti direttamente dai rinnovi del CCNL (si tratta delle risorse storicizzate) anche in presenza di successiva riduzione delle posizioni dirigenziali previste dall’ordinamento dell’ente. Diversamente ritenendo, gli interventi sul modello organizzativo dell’ente si presterebbero ad essere intesi come strumento per l’incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza: ad esempio, prima si incrementano i posti di qualifica dirigenziale, con la previsione delle nuove risorse; poi, i nuovi posti sono soppressi, ma le risorse restano inalterate nelle nuove quantità, a favore delle posizioni dirigenziali preesistenti”.

Le nuove disposizioni contrattuali

L’art. 62 del CCNL 2016-2018 ha, ora, disapplicato l’intero art. 26 del CCNL del 23 dicembre 1999 e, in particolare, anche il comma 3, con successivo confluenza delle risorse nella lett. e) dell’art. 57, comma 2 del nuovo contratto. Pertanto, secondo il recente parere (AFL20) nel consolidare le risorse fisse, aventi caratteri di certezza e stabilità, gli enti non potranno inserire quelle di cui all’art. 26, comma 3 del CCNL del 23 dicembre 1999. Infatti, secondo le indicazioni a suo tempo fornite dall’ARAN, sia l’incremento dei servizi che le dotazioni organiche dirigenziali hanno natura non certa, dovendo essere confermata, anno per anno, la permanenza delle condizioni dell’inserimento delle risorse. L’ARAN fornisce a questo punto anche la soluzione di come trattare le citate risorse espunte da quelle stabili, precisando che in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell’anno 2020, l’ente avrebbe comunque l’autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lett. e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

Le contestazioni sindacali

Il sindacato autonomo FEDIRETS, non ancora a conoscenza del parere dell’ARAN, ha contestato il quaderno dell’ANCI sul nuovo contratto dei dirigenti delle Funzioni Locali, precisando che “… la scrivente O.S., che le norme del CCNL 17 dicembre 2020 ha fattivamente contribuito a delineare, non condivide quanto riportato nel paragrafo 4.2 del Quaderno, titolato “La composizione: le risorse stabili e variabili”… le cose, però, sono a nostro avviso alquanto diverse. Spetta, infatti, al contratto collettivo definire come si costituisce il fondo. Per quanto concerne le Funzioni locali la distinzione delle risorse fra stabili e variabili è previsto solo nell’ambito del CCNL del comparto e non anche in quello della dirigenza. Il CCNL 17 dicembre 2020 da nessuna parte, in nessuna clausola, invece, contiene la distinzione tra risorse stabili e variabili”… Ancor più nello specifico, risulta non coerente la lettura offerta dall’Anci, secondo la quale sarebbero risorse “variabili” quelle descritte nella lettera e), del comma 2 del citato articolo 57: “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”…. Si tratta, invece, di risorse che incrementano le retribuzioni di posizione e risultato dei dirigenti e vanno a far parte del Fondo in maniera fissa e continuativa, almeno finché non si modifichi l’assetto organizzativo sulla base del quale si è deciso di inserire nel fondo dette risorse”.

Conclusioni

Si resta, in questo caso, in attesa di verificare se il MEF, nel prossimo conto annuale (anche se il fondo del 2021 sarà censito nel 2022), indicherà le risorse di cui alla lettera e), del comma 2 del citato articolo 57 tra le risorse fisse o variabili, mentre risulta in ogni caso confermato che le risorse di cui al disapplicato art. 26, comma 3, CCNL 98-01 non potranno rientrare nell’importo unico consolidato.

>> L’ORIENTAMENTO ARAN AFL20.


https://www.ilpersonale.it