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C'è danno se il contratto è troppo generoso

Fonte: Il Sole 24Ore

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale, con la sentenza 52/2012, ha fissato principi importanti sul rapporto fra contratti decentrati integrativi delle Pa che prevedano illegittime progressioni verticali e danno erariale.
Riformando il precedente verdetto di assoluzione formulato dalla Corte dei conti per la Basilicata, la Sezione centrale ha condannato il rettore, i direttori amministrativi e i componenti del cda dell’Università lucana per aver posto in essere, mediante i contratti integrativi e gli atti applicativi consequenziali, progressioni verticali del personale interno in violazione di alcuni limiti previsti dall’ordinamento.
Nell’ambito della fattispecie concreta si fa riferimento al principio della programmazione preventiva dei fabbisogni del personale e al principio dell’adeguato accesso dall’esterno nel reclutamento del personale pubblico, che prevede un valore minimo del 50% nel rapporto fra assunzioni riservate agli interni e accesso mediante concorso.
Nel caso di specie, i contratti integrativi e i successivi atti amministrativi d’inquadramento avevano consentito l’effettuazione di progressioni verticali e l’attribuzione dei relativi incrementi economici ai dipendenti beneficiari, senza che l’Amministrazione avesse precedentemente adottato un corretto programma triennale dei fabbisogni. Gli inquadramenti dei dipendenti nelle categorie immediatamente superiori, inoltre, erano avvenuti senza garantire il contemporaneo espletamento di procedure selettive di carattere concorsuale che garantissero in misura adeguata l’accesso dal l’esterno, in applicazione del principio del 50 e 50.
Le procedure interne, infatti, hanno avuto compimento indipendentemente dal l’indizione e dall’espletamento dei concorsi esterni. Inoltre, in base alle scelte effettuate dall’Amministrazione al tempo, la misura percentuale del 50% risultava calcolata sull’ammontare delle risorse disponibili e non sul numero dei posti da coprire, attesa la mancanza dei documenti programmatori previsti dall’ordinamento.
Il Giudice di primo grado, tuttavia, aveva mandato assolti i convenuti dalle censure della Procura per carenza del requisito psicologico della colpa grave, a causa, essenzialmente, della complessità e non univocità della normativa in vigore al tempo della commissione dei fatti.
Il Giudice d’appello, invece, seppur diminuendo l’importo del danno attribuito ai convenuti, ha ritenuto che i citati principi, anche se declinati da una normativa confusa e di non facile interpretazione, altro non sono che aspetti dei principi costituzionali di legalità sostanziale, imparzialità e buon andamento che devono connotare l’azione di tutte le pubbliche amministrazioni, università comprese e, in quanto tali, giustiziabili anche in sede contabile.
Appare evidente che il contenuto della sentenza, anche per l’autorevolezza del giudice da cui promana, riveste un’importanza che va oltre il mondo delle università, finendo per investire tutto il mondo delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, regioni ed enti locali.
Per i Giudici contabili, infatti, può essere fonte di responsabilità amministrativa la previsione contrattuale e l’effettiva esecuzione di percorsi verticali di carriera in assenza di una corretta programmazione dei fabbisogni e senza il rispetto del principio che obbliga le pubbliche amministrazioni all’espletamento di procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno, secondo quanto previsto dall’articolo 35 del Dlgs 165 del 2001.

Luciano Cimbolini


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