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Revoca della posizione organizzativa
Un dipendente comunale subisce un provvedimento di revoca illegittima della posizione organizzativa e ricorre in giudizio per questioni attinenti al dovuto risarcimento del danno e la relativa quantificazione. Le valutazioni finali della Cassazione

Un dipendente comunale subisce un provvedimento di revoca illegittima della posizione organizzativa e ricorre in giudizio, sino in Cassazione, per questioni attinenti al dovuto risarcimento del danno e la relativa quantificazione. Sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 12 marzo 2021, n. 7067.

Massima

In caso di risarcimento del danno per la revoca anticipata della posizione organizzativa ad un pubblico dipendente, la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione dei criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente titolare della posizione organizzativa, non essendo scontato che ove il datore di lavoro avesse dato corso ai suoi adempimenti il dipendente avrebbe conseguito una valutazione positiva. Tale principio è applicabile anche all’ipotesi di revoca illegittima della posizione organizzativa. Ne deriva l’onere del dipendente di allegare e dimostrare le chance di conseguire il risultato, anche in via presuntiva.

Fatto

La Corte d’appello di Cagliari, in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, ha accolto parzialmente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune e ha condannato quest’ultimo a risarcire il danno patrimoniale derivato dalla revoca illegittima della posizione organizzativa, nella misura della retribuzione di posizione non percepita dalla revoca (luglio 2001) alla naturale scadenza (gennaio 2002).
Il Comune veniva condannato altresì a risarcire (parzialmente, ossia solo a decorrere dal dicembre 2001) il danno non patrimoniale da demansionamento e da atti vessatori, nella misura del 25% della retribuzione percepita dal dicembre 2001 al termine del rapporto, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo
Nel danno risarcibile non poteva essere compresa la retribuzione di risultato, legata alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi e, quindi, non determinabile in sede giudiziale.

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