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La possibilità di imporre per regolamento un numero di ore di straordinario delle posizioni organizzative
Il parere del Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia

Un Comune ha richiesto al Servizio di consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia se è da considerare obbligatorio, per i dipendenti di categoria D titolari di posizione organizzativa, adeguare il proprio orario di lavoro oltre le 36 ore settimanali, svolgendo obbligatoriamente 120 ore di lavoro straordinario non retribuito per tutta la durata dell’incarico. È stato inoltre domandato se tali 120 ore debbano essere richieste unilateralmente dall’organo esecutivo o dal Sindaco, previa adozione di apposito provvedimento, oppure se sia opportuno inserire eventualmente l’obbligo di effettuare tale ammontare di ore lavorative di straordinario nel regolamento degli uffici e servizi.

Le clausole contrattuali

Gli esperti del servizio di consulenza hanno anzitutto osservato che l’art. 41, comma 9, del CCRL del 7 dicembre 2006, collega all’assunzione dell’incarico relativo all’area delle posizioni organizzative in capo al dipendente, salvo quanto previsto dall’art. 44, l’obbligo di adeguare il proprio orario di lavoro per tutta la durata della prestazione lavorativa, anche oltre le 36 ore settimanali, alle effettive esigenze degli enti e dei servizi cui è preposto, con relativa assunzione di responsabilità nell’ambito delle direttive emanate dal dirigente. La flessibilità d’orario riconosciuta dalla norma implica un impegno insito nell’incarico di posizione organizzativa, anche in termini di tempo di lavoro richiesti, teoricamente più elevato rispetto a quello ordinario richiesto al personale non titolare di tale incarico. Alla luce di ciò, gli esperti ritengono giustificata la previsione di un determinato trattamento economico accessorio da riconoscere all’incaricato, costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato.

La soluzione

L’analisi delle clausole contrattuali non consente, tuttavia, di individuare un’obbligatorietà di svolgimento delle 120 ore annue di lavoro straordinario; ciò in quanto ogni situazione concreta potrebbe comportare esigenze ed impegno differenziati, in relazione agli obiettivi da realizzare, non sempre programmabili o codificabili a priori. La disposizione in esame ha voluto stabilire un limite annuale, pari a 120 ore, fino alla concorrenza del quale la prestazione di lavoro oltre l’ordinario non viene retribuita come lavoro straordinario, in quanto risulta già compensata e assorbita dall’erogazione del trattamento economico accessorio riconosciuto al titolare di posizione organizzativa. Di conseguenza, al dipendente che supera tale limite dev’essere riconosciuto il diritto alla liquidazione del compenso per lavoro straordinario o al corrispondente riposo compensativo, nei termini contrattualmente stabiliti. Il parere sancisce in conclusione che né il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, né i provvedimenti di attribuzione dei singoli incarichi di posizione organizzativa possono imporre lo svolgimento obbligatorio delle 120 ore annuali di lavoro straordinario: ciò comporterebbe una surrettizia violazione delle vigenti norme contrattuali in materia di lavoro “ordinario”, fissato in 36 ore settimanali. Difatti, le esigenze straordinarie degli enti, tali da comportare la necessità della prestazione lavorativa straordinaria, non sono determinabili in via generale ed astratta in sede regolamentare.

>> IL PARERE N. 6486 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA.


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