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I requisiti per entrare negli uffici di supporto agli organi di direzione politica
La Corte dei conti Puglia con la deliberazione n. 12/2021/PAR ha rigettato una richiesta di parere in merito alla disciplina dell’articolo 90 del TUEL

È possibile attivare un contratto a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, con un lavoratore già dipendente dell’ente, assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e inquadrato nella categoria D, profilo professionale tecnico, in possesso dei titoli previsti? Tale quesito è stato rivolto alla Corte dei conti Puglia; è stato inoltre richiesto se è ammissibile applicare al medesimo dipendente il contratto collettivo nazionale della dirigenza degli Enti locali sottoscrivendo con il medesimo il relativo e conseguente contratto individuale.

La Corte ha emanato al riguardo la deliberazione n. 12/2021/PAR, con cui ha ritenuto la richiesta di parere oggettivamente inammissibile, in quanto la materia non rientra nella nozione di “contabilità pubblica”. Tuttavia, ha ritenuto comunque utile richiamare alcune pronunce in materia: “in difetto delle condizioni, come ripetutamente ricordate dalla giurisprudenza di questa Corte (Sezione II d’appello n. 523/2017), per poter utilmente collocare gli organismi in parola tra gli uffici previsti dall’articolo 90 del TUEL, e delle circostanze per una loro legittimazione sotto il profilo dell’aderenza alle regole dell’articolo 7, comma 6, del Dlgs 165/2001, sopra ricordate, resta confermato che il ricorso agli incarichi in parola, in violazione dei vincoli di legge, costituisca illecito erariale per l’ingiustificata erogazione di compensi a carico del bilancio pubblico (Sezione I centrale d’appello, sentenza n. 344/2020)”.


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