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La differenziazione della retribuzione di risultato nella sanità pubblica
In che modo premiare il personale più meritevole nell'ambito del pubblico impiego (e nel settore sanità)? Il punto di vista dell'esperto

Nel recente CCNL dell’Area delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 è contenuta una clausola che risponde ad un preciso adempimento imposto dalla legge. Si tratta dell’art. 30 rubricato “Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato“. Anche negli altri due contratti del comparto e dell’Area Sanità sono presenti analoghe norme: sono, rispettivamente, l’art. 82 e i commi 7 e 8 dell’art. 93. Le tre norme in questione non sono del tutto identiche ma – a parte alcune differenziazioni terminologiche sia nel titolo stesso che nel posizionamento – intendono tutte premiare il personale più meritevole. La disposizione di legge di cui si diceva è, in realtà, il combinato disposto dell’art. 40, comma 3-bis del d.lgs. 165/2001, novellato dall’art. 11 del d.lgs. 75/2017 – e dell’art. 19 del d.lgs. 150/2009, come sostituito dall’art. 13, comma 1 del d.lgs. 74/2017. Quindi la normativa di cui si parla risale ai due decreti delegati della legge 124/2015 (la cosiddetta legge Madia), entrambi entrati in vigore il 22 giugno 2017 con diretta finalizzazione alla ripresa della contrattazione collettiva ferma da sette anni. Le due norme legislative, pur trattando di differenziazione in base al merito, non sono tuttavia identiche perché:

Proviamo a verificare come.

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