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Il licenziamento economico già esiste per gli statali
È il caso del personale in esubero rispetto alle esigenze funzionali o finanziarie

Fonte: Italia Oggi

La riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori avrà effetti anche nella pubblica amministrazione, sebbene alcuni di essi siano in buona parte già operativi, per effetto della legge 183/2011.
Il nuovo articolo 18 (si veda ItaliaOggi di ieri), una volta entrata in vigore la riforma, varrà anche per il lavoro pubblico, per effetto dell’articolo 51, comma 2, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale «La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti».Nessun dubbio, dunque, che per i dipendenti pubblici valgano le regole di volta in volta vigenti poste dallo Statuto dei lavoratori.
Dunque, anche i dipendenti pubblici non potranno ottenere il reintegro nel posto di lavoro, qualora siano stati coinvolti in licenziamenti individuali per «ragioni economiche».
Nel caso del lavoro privato la fattispecie del licenziamento dovuto a ragioni economiche è ancora da definire.
Per la pubblica amministrazione è già operante da qualche mese il nuovo testo dell’articolo 33 del d.lgs 165/2001, come modificato dall’articolo 16 della legge 183/2011, a mente del quale le pubbliche amministrazioni debbono effettuare annualmente la ricognizione del personale eventualmente in esubero; laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria» sono tenute ad osservare le procedure previste dai successivi commi dell’articolo 33: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all’interno del medesimo ente, o possa andare in mobilità (cioè essere trasferito) verso altri enti della provincia o della regione.
In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori sostanzialmente licenziati, che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all’80% dello stipendio, dell’indennità integrativa speciale e dell’assegno per il nucleo familiare.
É evidente che «la situazione finanziaria» come giustificativo della norma pubblicistica di rapporto del lavoro alle dipendenze della p.a.
risulta analoga e sovrapponibile alle «esigenze economiche» di cui parla la riforma dell’articolo 18.
Nel caso delle amministrazioni locali, lo stato di dissesto finanziario o la violazione delle soglie di spesa per il personale, come la violazione del patto di stabilità, possono essere ragioni sufficienti per la risoluzione del rapporto di lavoro, senza possibilità di reintegro.
In quanto ai licenziamenti disciplinari, anch’essi sono previsti nel lavoro pubblico dall’articolo 55-quater del d.lgs 165/2001.
Si estenderà, dunque, ai lavoratori pubblici la previsione che rimetterà al giudice la scelta se condannare al reintegro, o al pagamento dell’indennizzo, il lavoratore licenziato in esito ad un procedimento disciplinare, riconosciuto privo di fondamento in sede giudiziale.
Ai dipendenti pubblici si applicherà anche l’Aspi, la nuova indennità sostitutiva della disoccupazione ordinaria e della mobilità.
Che però,varrà solo per i lavoratori pubblici assunti con contratti a tempo determinato.
Per gli altri l’unico «ammortizzatore» è l’indennità del periodo di disponibilità.


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