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Incentivi ai tecnici della PA, criteri poco chiari per la creazione del fondo
Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento per la ripartizione

di ANDREA MASCOLINI (da ItaliaOggi) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Chiarire i criteri di costituzione del fondo che dovrà remunerare gli incentivi ai tecnici delle pubbliche amministrazioni; prevedere riduzione dei compensi anche in caso di errori, negligenze o omissioni non gravi; chiarire la disciplina transitoria. È quanto ha chiesto il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, con il parere del 3 febbraio 2021, n. 145, positivo ma con osservazioni, sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice appalti che prevede la destinazione ad un apposito fondo di risorse finanziarie, in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara, da destinare ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici a titolo di incentivo per lo svolgimento di funzioni tecniche (esclusa la progettazione, ma comprese programmazione, direzione lavori, validazione progetti e altre attività tecniche). Fra le diverse osservazioni formulate dalla sezione consultiva di palazzo Spada emerge come i magistrati abbiano ancora «poco chiari i criteri in base ai quali si provvede alla costituzione del fondo», non contenendo il regolamento alcuna indicazione circa le modalità che la struttura ministeriale che opera come stazione appaltante debba seguire per fissare la percentuale sull’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara da destinare alla remunerazione incentivante. Sulla realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni viene chiesto di «stabilire espressamente che anche in tale ipotesi le risorse da destinare al fondo non possono comunque mai essere superiori nel complesso al 2%». Rispetto al regime transitorio il parere precisa che «per gli incarichi già attribuiti al momento dell’entrata in vigore del regolamento, si dubita che l’applicazione della disciplina sulla remunerazione di cui al dm 17 marzo 2008, n. 84 possa limitarsi ai soli incarichi conferiti sulla base di procedure bandite anteriormente all’entrata in vigore del codice dei contratti pubblici». Il parere ha suggerito, però, di rispettare il principio dell’irretroattività dei regolamenti e di precisare che «gli incarichi affidati sulla base di procedure bandite successivamente all’entrata in vigore del codice, ma ormai del tutto conclusi anteriormente all’entrata in vigore del regolamento, non potranno essere da questo regolati». Infine, sulla prevista (nello schema) riduzione dei compensi in caso di ingiustificati ritardi che determinino una penale superiore al 10% dell’importo, il mancato svolgimento dell’attività affidata, la violazione degli obblighi di legge; gravi negligenze, gravi errori od omissioni suscettibili di arrecare pregiudizio o incremento dei costi contrattuali per l’amministrazione, il collegio consultivo ha segnalato che per negligenze, errori od omissioni non gravi, si «potrebbe valutare l’introduzione di una riduzione del compenso al pari di quanto già previsto per l’ingiustificato ritardo». Inoltre, si è sottolineato come sia «preferibile prevedere la sola sospensione dell’erogazione di eventuali ulteriori compensi fino a concorrenza con quelli chiesti in restituzione fi no all’accertamento definitivo, per i casi di pendenza dei rimedi giustiziali da parte del dipendente».


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