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Niente tagli a revisori e sindaci
I compensi sono fuori dalla riduzione delle indennità

Fonte: Italia Oggi

Compensi dei revisori e sindaci della p.a. senza tagli. Il taglio delle indennità per i componenti di organi degli enti pubblici non tocca i collegi dei revisori e sindacali e i revisori dei conti. Lo precisa il maxiemendamento al decreto legge semplificazioni (5/2012) su cui ieri l’aula del senato ha votato la fiducia con 246 voti a favore, 33 contrari e due astenuti. Il provvedimento è stato modificato e dovrà tornare alla camera in terza lettura per l’ok definitivo: va convertito in legge entro il 9 aprile. Ma presto, ha annunciato il ministro della funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, arriverà un ddl per riprendere una serie di punti rimasti in sospeso nell’iter delle semplificazioni. Ecco alcune delle novità.REVISORI E SINDACI. L’articolo 6, comma 2, del decreto legge 78/2010 si è occupato di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In particolare si è previsto che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, e la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica. Niente compensi, dunque. È ammesso solo un rimborso delle spese sostenute se previsto dalla normativa vigente e, se sono già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera. Il maxiemendamento interpreta la disposizione citata e spiega che essa deve intendersi nel senso che il carattere onorifico è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti: svolgono una prestazione d’opera a cui corrisponde una controprestazione economica.APPALTI. L’articolo 29 del dlgs 276/2003 prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, oltre i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Per le sanzioni civili, invece, risponde solo il responsabile dell’inadempimento. In sostanza il lavoratore chiede il pagamento dello stipendio al committente. Se chiamato in causa per il pagamento unitamente all’appaltatore il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire nella prima difesa il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. E, quindi, il lavoratore dovrà prima fare esecuzione nei confronti dell’appaltatore e poi sul committente. In tal caso, infatti, il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione della preventiva escussione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore possa agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può, naturalmente, esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.PARCHEGGI PERTINENZIALI. Il maxiemendamento precisa le eccezioni alla regola per cui la proprietà dei parcheggi di proprietà privata realizzati nei sottosuoli degli immobili o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati può essere trasferita solo con contestuale destinazione a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso comune. Le eccezion sono le seguenti. La prima è l’espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune. La seconda è l’espressa autorizzazione dell’atto di cessione da parte del comune.DURC. Si prevede che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia le pubbliche amministrazioni acquisiscono d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (Durc).IMMIGRATI. L’articolo 3 del dpr 445/2000 prevede che i cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, ma limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. In sostanza è la legge speciale che deve stabilire se si usa o non si usa l’autocertificazione. Il maxiemendamento abroga la norma speciale relativa all’uso dell’autocertificazione per gli extracomunitari a fare data dal 1° gennaio 2013.


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