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Arbitrato nella p.a.
In un interpello i chiarimenti sulle procedure applicabili
Impugnabili le sanzioni disciplinari

Fonte: Italia Oggi

Le sanzioni disciplinari irrogate ai pubblici dipendenti sono impugnabili sia mediante il tentativo di conciliazione, sia con procedure arbitrali. Lo chiarisce il ministero del lavoro con l’interpello 10 aprile 2012, n. 37/0006869, in risposta a un quesito del Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche. L’interpello scioglie il dubbio interpretativo derivante dalla apparente inconciliabilità tra quanto dispone l’articolo 55, comma 3, del dlgs 165/2001 e le disposizioni del codice di procedura civile in tema di processo del lavoro, riformate dalla legge 183/2010 (il cosiddetto collegato lavoro). Ai sensi della regola speciale contenuta nel dlgs 165/2001 «la contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (…)». Detta previsione, inserita nel dlgs 165/2001 dal dlgs 150/2009, cioè la riforma-Brunetta, ha introdotto nell’ambito del lavoro pubblico il divieto di ricorrere avverso i provvedimenti disciplinari emessi dai dirigenti o gli uffici delle p.a., avvalendosi di forme arbitrali fissate dai contratti collettivi o, come precisa l’interpello del ministero, ricorrendo al collegio di conciliazione operante presso le direzioni provinciale del lavoro, in applicazione dell’articolo 7, commi 6 e 7 della legge 300/1970. Il ministero del lavoro nota, però, che successivamente alla riforma Brunetta, la legge 183/2010 ha modificato proprio la regolamentazione di conciliazione e arbitrato nell’ambito della disciplina delle controversie del lavoro, per altro al preciso scopo di ottenere un effetto deflattivo del contenzioso avanti ai giudici. L’articolo 31, comma 9, della legge 183/2010 ha stabilito espressamente che le nuove regole sull’arbitrato contenute negli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile sono applicabili direttamente alle controversie del lavoro riguardanti i dipendenti pubblici, abolendo le regole speciali sul tentativo obbligatorio di conciliazione e il collegio di conciliazione, contenute negli articoli 65 e 66 del dlgs 165/2001.Di conseguenza, poiché le vertenze relative alle sanzioni disciplinari riguardano i rapporti di lavoro, secondo l’interpello è possibile per i dipendenti pubblici opporsi all’eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari esperendo le procedure di conciliazione e arbitrato previste dagli articoli 410 e 412 c.p.c. Del resto, il tentativo di conciliazione, divenuto facoltativo, trova la sua fonte direttamente nella legge e non nella contrattazione collettiva; sicché non risulta applicabile il divieto posto dall’articolo 55, comma 3, del dlgs 165/2001, che non permette di avvalersi di conciliazione e arbitrati regolati da contratti collettivi.Resta invece preclusa la possibilità del cosiddetto arbitrato irrituale previsto dall’articolo 412-ter del codice di procedura civile, in quanto tale forma di gravame è rimessa alla disciplina della contrattazione collettiva.


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