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Accesso all'impiego: illegittimità degli incentivi occupazionali limitati ai residenti sul territorio regionale
Illegittima una legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia he introduce misure di politica attiva del lavoro e incentivi occupazionali limitati ai residenti. La pronuncia della Corte Costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna davanti alla Corte Costituzionale una legge regionale del Friuli che introduce misure di politica attiva del lavoro e incentivi occupazionali limitati ai residenti sul territorio regionale. La Corte deve valutare la legittimità costituzionale di una simile previsione. Sentenza della Corte Costituzionale, 23 dicembre 2020, n. 281.

Massima

Risulta costituzionalmente illegittimo l’art. 77, comma 3-quinquies, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), introdotto dall’art. 88 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale), il quale dispone che: «[a]l fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi di cui al comma 3-bis possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che, alla data della presentazione della domanda di incentivo, risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni».

Fatto

Lo Stato impugna l’art. 88 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, nella parte in cui aggiunge all’art. 77 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2005 il comma 3-quinquies, che limita la concessione degli incentivi occupazionali previsti dal precedente comma 3-bis alle assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni riguardanti soggetti residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno cinque anni.
La parte ricorrente argomenta la violazione dell’art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza, perché la norma impugnata riserverebbe irragionevolmente solo alla categoria dei residenti quinquennali l’accesso agli incentivi – con una violazione indiretta del diritto al lavoro e della normativa comunitaria in tema di libertà di circolazione, diritto di stabilimento e libera concorrenza – senza che vi sia alcuna connessione tra il riconoscimento di un incentivo al datore di lavoro e il requisito della residenza protratta nel tempo del lavoratore.

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