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Le più recenti indicazioni dell’ARAN
Orario di lavoro, progressioni orizzontali, mobilità volontaria e indennità di risultato: suggerimenti operativi

Quando l’orario di lavoro supera le 6 ore consecutive occorre dare corso necessariamente ad una pausa di almeno 30 minuti e questa indicazione contrattuale ha un carattere tassativo ed inderogabile. I dipendenti in congedo straordinario sulla base delle previsioni dettate dall’articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 possono partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali. In caso di mobilità volontaria tra le amministrazioni non maturano i presupposti per la monetizzazione delle ferie che non sono state godute. Non vi è nel contratto nazionale una soglia minima o massima per la indennità di risultato da corrispondere ai singoli titolari di incarichi di posizione organizzativa, ma una soglia minima di risorse dello specifico fondo da destinare a questa finalità. Sono queste alcune delle più importanti indicazioni fornite dall’ARAN in risposta ai quesiti posti sull’applicazione del contratto delle Funzioni Locali.

La pausa

I dipendenti non possono rinunciare alla pausa di almeno 30 minuti prevista dall’articolo 26 del CCNL 21 maggio 2018 nel caso di orario di lavoro superiore a sei ore consecutive. È quanto chiarisce il parere ARAN CFL 107, in base al quale i dipendenti non possono rinunciare alla pausa di almeno 30 minuti prevista dall’articolo 26 del CCNL 21 maggio 2018 nel caso di orario di lavoro superiore a sei ore consecutive. La deroga è prevista dallo stesso contratto nazionale nell’ambito della disciplina dettata per il buono pasto. Ciò che è consentito dal parere espressamente è l’aumento di questa pausa, ma non la sua eliminazione o la sua riduzione.
Le indicazioni dell’ARAN si concludono ricordando che “la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro)”.
La deroga è prevista dallo stesso contratto nell’ambito della disciplina dettata per il buono pasto. Ciò che è consentito dal parere espressamente è l’aumento di questa pausa.
Le indicazioni dell’ARAN si concludono ricordando che “la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro)”.

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