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Per le aziende sanitarie la decisione di ricorrere all’assunzione senza mobilità non è atto di macro organizzazione
Le conclusioni a cui è giunta la Cassazione a Sezioni Unite, tramite ordinanza del 20 novembre 2020, n. 26500

A differenza della generalità delle pubbliche amministrazioni l’atto organizzativo delle aziende sanitarie con le quali si è deciso di non procedere con la mobilità volontaria ma direttamente con il concorso pubblico, è atto di diritto privato soggetto alla giurisdizione del giudice ordinario. Sono queste le conclusioni della Cassazione a Sezioni Unite (ordinanza n. 26500/2020).

La vicenda

Un dirigente medico, impiegato a tempo indeterminato, ha presentato domanda di mobilità volontaria verso altra azienda sanitaria che, non curandosi della domanda presentata, ha deciso di ricorrere allo scorrimento della graduatoria tra gli idonei presso altra azienda sanitaria, disattendendo in tal modo la richiesta del medico. A seguito dell’immissione in ruolo dell’idoneo ad altra graduatoria, il medico estromesso dalla mobilità ha adito il giudice ordinario per chiedere l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione che aveva disposto lo scorrimento della graduatoria con conseguente nullità del contratto di lavoro medio tempore stipulato con l’idoneo. Il Tribunale adito, tuttavia, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in quanto, nel caso di specie, era stata contestata la scelta dell’amministrazione in ordine alle modalità da seguire per la copertura del posto e che tale scelta era il frutto di valutazioni discrezionali della PA incidenti su posizioni di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. A seguito della riassunzione del giudizio presso il TAR, il dirigente medico ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione nel merito ha chiesto l’accoglimento della domanda.

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