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Dirigenti, assunzioni a ostacoli
Sono cinque i paletti da rispettare per incrementare le dotazioni di manager a termine
Contratti soggetti ai vincoli della legge Brunetta e del dl fiscale

Fonte: Italia Oggi

Le assunzioni di dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, di responsabili sono sottoposte sia ai limiti numerici dettati dalla legge Brunetta e ampliati dalla recente legge n. 44/2012 sia ai limiti di spesa per le assunzioni flessibili. Sfuggono da questi limiti invece i comandi, le assunzioni finanziate dalla Ue, da altre p.a. o da privati e le convenzioni per la gestione associata. Sono queste le indicazioni operative che stanno emergendo nell’applicazione delle più recenti disposizioni dettate in materia di assunzioni di personale.Come precisato da numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ex pluris parere n. 6/2012 della sezione della Toscana, non vi sono ragioni per escludere la spesa per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti e/o responsabili ai sensi dell’articolo 110, sia comma 1, copertura di posti vacanti in dotazione organica, sia comma 2, extra dotazione organica, dal tetto alla spesa per le assunzioni flessibili. Per cui queste assunzioni sono sottoposte ai seguenti cinque vincoli: avere rispettato il patto di stabilità (ovviamente per gli enti soggetti), avere rispettato il tetto alla spesa del personale (cioè l’anno precedente per gli enti soggetti al patto e il 2008 per quelli non soggetti al patto), avere rispettato il rapporto massimo del 50% tra spesa del personale (ivi compresa quella dei dipendenti delle società dell’ente) e spesa corrente (cioè i vincoli dettati per tutte le assunzioni), restare entro il tetto del 50% della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009 e restare entro i tetti numerici per queste assunzioni (tetti che sono stati aumentati per gli enti locali dalla recente legge n. 44/2012). Il sommarsi dei vincoli di spesa per le assunzioni flessibili e di quelli numerici alle assunzioni ex articolo 110 Tuel è spiegato dalla diversa finalità a cui tali vincoli sono preordinati: riduzioni della spesa del personale e del ricorso a forme di lavoro precario per il tetto alla spesa, penalizzazioni per il ricorso allo spoil system per il tetto numerico. Ovviamente, le assunzioni di dirigenti e/o responsabili che sono disposte nel 2012 per i vigili e dal 2013 per i vigili e le funzioni di istruzione pubblica e servizi sociali, vanno al di fuori del tetto alla spesa in quanto il legislatore ha previsto specifiche deroghe.La sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria, con il recente parere n. 7, ha chiarito che gli oneri sostenuti per i comandi non vanno compresi nel tetto alla spesa per le assunzioni flessibili. Alla base di tale considerazione il fatto che in questo caso non siamo in presenza di un’assunzione, ma di una forma di utilizzazione che non comporta alcun ingresso dall’esterno. Per cui, mentre è da considerare scontato che gli oneri sostenuti a questo titolo devono essere compresi tra le spese del personale dell’ente che li utilizza, non si può arrivare al loro inserimento tra quelli per le assunzioni flessibili in quanto non siamo in presenza di un rapporto di lavoro subordinato che si costituisce ex novo, dovendo il comando essere considerato come una forma di utilizzazione.La stessa sezione regionale di controllo, con il parere n. 9/2012, ha chiarito che le assunzioni flessibili finanziate interamente dalla Unione europea, da altre pubbliche amministrazioni o da privati non debbano essere inserite nel tetto del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009. Si deve pervenire a questa conclusione in quanto l’ente non è in alcun modo coinvolto in tali oneri; ovviamente ciò impone che vi sia il finanziamento integrale da parte di tali amministrazioni. Ricordiamo che analogo orientamento è già consolidato da tempo per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca.Si deve infine ricordare che anche gli oneri determinati dalle convenzioni tra enti locali stipulate ai sensi dell’articolo 30 del dlgs n. 267/2000 vanno al di fuori della spesa per le assunzioni flessibili e, più in generale, anche di quella per il personale. In questi casi siamo infatti in presenza di una fornitura di servizi, per cui in tutt’altro ambito di applicazione.


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