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Le conseguenze sulle attività delle PA della attuale fase di emergenza (Coronavirus)
Dallo smart working alla sospensione delle prove concorsuali in presenza passando dall'aumento della flessibilità oraria e dalle misure di tutela sanitaria

L’attuale fase assai critica della epidemia da Coronavirus e le conseguenti misure adottate dal Governo nazionale producono numerose ed importanti conseguenze sul lavoro e sulle attività delle PA nell’intero territorio nazionale. Altre conseguenze non meno importanti sono determinate per gli enti inseriti nella cd zona rossa. Ci riferiamo, in primo luogo, alle previsioni dettate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) del 3 novembre. Sull’intero territorio nazionale vanno ricordate soprattutto le seguenti scelte: la sospensione delle prove concorsuali in presenza, lo stimolo a dare corso alla utilizzazione in modo più ampio del lavoro agile, la sollecitazione ad ampliare i margini di flessibilità oraria e la limitazione delle riunioni svolte nelle modalità tradizionali, solo per restare alle indicazioni di maggiore rilievo. Nelle zone cd rosse viene inoltre previsto l’obbligo di limitare le attività che sono svolte dalle PA a quelle indifferibili.

Lo smart working

Il citato D.P.C.M. detta un insieme di prescrizioni che spingono le amministrazioni pubbliche ad ampliare il ricorso al cd smart working; questo stimolo viene accompagnato dalla disposizione per cui, quando si darà corso alla attenuazione della fase di emergenza i singoli enti dovranno essere pronti a consentire il riavvio delle proprie attività in modo da sostenere il rilancio delle iniziative produttive. La prima indicazione è la seguente. “nel predisporre, anche attraverso l’adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti” si applicano le previsioni dell’articolo 263 del d.l. n. 34/2020, quindi il collocamento in lavoro agile del 50% dei dipendenti che sono impegnati in attività che possono essere svolti con tale modalità, adeguandosi alla necessità di consentire il riavvio delle attività produttive e commerciali e garantendo l’erogazione dei servizi con “regolarità, continuità ed efficienza”.
La seconda indicazione, che costituisce di fatto una modifica delle previsioni dettate dall’articolo 263 del d.l. n. 34/2020 e del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione (D.P.C.M.) dello scorso 19 ottobre, è la seguente: “le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato  con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale” del 50% dei dipendenti che possono essere utilizzati in cd. smart working.

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