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Le assunzioni finanziate da altri soggetti e le capacità assunzionali
Esclusione dalla spesa per il personale e dalle entrate correnti degli oneri per le assunzioni che sono finanziate da altre amministrazioni pubbliche: le nuove prescrizioni derivanti dalla conversione in legge del Decreto Agosto

Esclusione dalla spesa per il personale e dalle entrate correnti degli oneri per le assunzioni che sono finanziate da altre amministrazioni pubbliche: è questa la prescrizione che è contenuta nella legge di conversione del decreto n. 104/2020 e che si applica a partire dal 2021, ma che si può considerare come una previsione di carattere generale da applicare anche a quelle che sono state indicate dallo stesso legislatore come assunzioni in deroga ai vincoli dettati alla spesa del personale ed alle assunzioni flessibili. In questa direzione vanno le indicazioni contenute nella deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria n. 91/2020.
In particolare, la novella legislativa neutralizza a partire dal 2021 le entrate e le spese per le assunzioni eterofinanziate effettuate a decorrere dalla metà dello scorso mese di ottobre. La pronuncia dei giudici contabili liguri determina lo stesso effetto senza un vincolo temporale di entrata in vigore e con riferimento a norme che prevedevano la deroga dal tetto di spesa del personale.
Siamo in presenza di una disposizione e di una interpretazione che ampliano i margini di autonomia delle singole amministrazioni.

Si deve evidenziare che queste indicazioni sono basate sulla considerazione che le regole dettate dall’articolo 33 del dl n. 34/2019 modificano radicalmente il quadro legislativo precedentemente in vigore. Con le nuove disposizioni si dispone infatti il superamento completo del turn over in favore di un rapporto che viene basato sulla sostenibilità finanziaria, sia nel senso della compatibilità con il bilancio e le risorse utilizzabili sia nel senso della incidenza della spesa del personale sulle entrate correnti. Anche se manca l’abrogazione espressa delle disposizioni precedentemente in vigore, si deve trarre la conclusione -in questa direzione vanno ad esempio le indicazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Lombardia, con il parere n. 134/2020 – che la precedente “trama normativa è stata rivoluzionata dall’articolo 33, comma 2, del dl n. 34/2019” e che siamo in presenza di “una impostazione .. improntata alla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale dei comuni, che segna una discontinuità con la precedente disciplina limitativa delle assunzioni basata sui tetti di spesa e sulla limitazione del cd turn over”. Quindi, siamo in presenza di regole che hanno un carattere ampiamente innovativo.

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