MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Smart working, il 50% diventa il parametro minimo
Le conferme dal D.P.C.M. 13 ottobre 2020: le modalità verranno definite da uno o più decreti successivi della Funzione pubblica

Fonte: Sole 24 Ore

di CONSUELO ZIGGIOTTO (dal Sole 24 Ore) – In collaborazione con Mimesi s.r.l.

Il lavoro agile non è più l’unica modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ma è una delle modalità ordinarie. La modifica all’articolo 87, comma 1, del Dl 18/2020, in sede di conversione del decreto Agosto, conduce al di fuori della previsione che ha visto il lavoro agile applicato ope legis, rappresentandosi ora come un’opzione tra le diverse modalità con le quali rendere la prestazione lavorativa. Il progressivo rientro alla normalità è accompagnato contestualmente da un’indicazione precisa contenuta nell’ambito dell’artiolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 laddove si dispone che il lavoro agile va incentivato con modalità che verranno definite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Questo a conferma dell’uscita dall’intervallo di tempo che lo ha visto applicato a tutti i lavoratori a esclusione dei soggetti impiegati in attività indifferibili da rendere in presenza. La più recente previsione contenuta nel D.P.C.M. prosegue nell’istruire le pubbliche amministrazioni ad adoperarsi nel garantire e applicare il lavoro agile ad almeno il 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in quella modalità. Il riferimento specifico contenuto nel decreto, in relazione al numero di dipendenti ai quali assicurare la possibilità di lavorare in smart working è quello contenuto all’articolo 263 del decreto Rilancio, con una precisazione in più che lascia chiaramente intendere che non si possa scendere al di sotto della soglia del 50% dei dipendenti che svolgono attività «agilmente lavorabili».

>> LA VERSIONE INTEGRALE DELL’ARTICOLO SUL SOLE 24 ORE.


https://www.ilpersonale.it