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La conversione del Decreto Semplificazioni per il personale della sanità
La legge è entrata in vigore il 15 settembre e tratta di numerosi aspetti tra i quali la sterilizzazione della responsabilità amministrativa e la rivisitazione del reato di abuso di ufficio: due aspetti che hanno fortemente riguardato l’attività istituzionale delle aziende sanitarie durante l’emergenza Coronavirus

Con la legge 120/2020 è stato convertito il decreto cosiddetto “Semplificazioni”, adottato dal Governo in coda agli innumerevoli interventi per combattere la emergenza Coronavirus (legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”). La legge è entrata in vigore il 15 settembre e tratta di numerosi  aspetti tra i quali, in questa sede, interessano la  sterilizzazione della responsabilità amministrativa e la rivisitazione del reato di abuso di ufficio: i due aspetti hanno fortemente riguardato l’attività istituzionale delle aziende sanitarie durante l’emergenza e hanno costituito la risposta istituzionale al dibattito – a volte molto aspro – sulla questione dello scudo legale chiesto a gran voce dai medici nei mesi scorsi. Quindi nessun intervento specifico per il personale sanitario o una copertura generalizzata per la sanità ma interventi generali diretti erga omnes. In particolare gli artt. 21 e 23 hanno disciplinato gli argomenti in questione senza sostanziali modifiche rispetto al testo del d.l. di luglio.

In coerenza con il titolo stesso del decreto, cioè contribuire alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, l’intervento del Governo si è attivato in due direzioni: quella della responsabilità penale, con la rimodulazione del reato di abuso d’ufficio, e quella della responsabilità per danno erariale, di cui si limita il perimetro e le condizioni stesse di realizzazione. È solo il caso di ricordare che i contenuti dell’art. 323 c.p. erano già stati rivisti dal legislatore del 1997 con la legge 26 aprile 1990, n. 86, rendendo più leggibile la fattispecie rispetto al precedente testo veramente pericoloso per la sua vaghezza. L’odierno intervento appare coerente con il clima che si è generato durante l’emergenza ma confligge…

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