MAGGIOLI EDITORE - ilPersonale.it


Le procedure riservate: una deroga ammessa in cambio di una motivazione forte
L’art. 97 della Costituzione al suo ultimo comma scrive un principio di assoluta eccezionalità in riferimento a tutte le procedure di accesso al pubblico impiego diverse dalla procedura selettiva pubblica: il focus sulle deroghe

L’art. 97 della Costituzione al suo ultimo comma scrive un principio di assoluta eccezionalità in riferimento a tutte le procedure di accesso al pubblico impiego diverse dalla procedura selettiva pubblica.
È previsto al suo comma 4 che” Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”. Una strada ordinaria, quella del concorso pubblico evidentemente ritenuta quella maggiormente in grado di presidiare il buon andamento e soprattutto l’imparzialità della Pubblica Amministrazione nel momento in cui questa si accinge a scegliere i propri funzionari. Tutto quanto di diverso, pure previsto dalla norma, è evidentemente confinato dal legislatore costituente tra i percorsi eccezionali di accesso all’impiego che presuppongono una espressa deroga del legislatore ordinario.

La disciplina derogatoria del d.lgs n. 75/2017 e le sue modifiche più recenti

L’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75/2017 stabiliva: «Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore.»
Queste nuove procedure, interamente riservate al personale degli enti, potevano concretizzarsi solo nel triennio 2018-2020…

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.


https://www.ilpersonale.it