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La formazione è necessaria per svolgere l'incarico
Seppur contrastato sembra imminente l'avvio del nuovo meccanismo di scelta

Fonte: Italia Oggi

Sembra imminente l’avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori degli enti locali con scadenza di incarico.

Il procedimento, come stabilito dall’art. 5 del dm 15/2/2012 n.23, prevede una data di avvio della presentazione in via telematica della domanda di inserimento nell’elenco ed una data di termine per la presentazione fissato con avviso nella G.U. e divulgato sulle pagine del sito del ministero dell’interno.

Entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande il ministero dovrà provvedere alla formazione dell’elenco dei revisori rendendo possibile l’estrazione a sorte.

Chi aveva favorevolmente accolto le disposizioni dell’art. 16, comma 25 del dl 138/2011, che stabilivano una modalità di selezione del tutto nuova nel nostro ordinamento, contesta ora la loro attuazione per come è disposta dal dm 23/2012 e dalla circolare applicativa del Viminale n. 7/2012.

È stato presentato il ricorso al Tar del Lazio in data 18/5/2012, da parte di alcune associazioni e ordini locali rappresentativi degli iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili per l’annullamento del decreto e della circolare ed anche per questione di illegittimità costituzione dell’art. 16 comma 25 del decreto legge 138/2011. La contestazione riguarda in particolare il livello regionale dell’elenco, il numero dei crediti formativi e le modalità previste per quelli pregressi.

È preannunciato il ricorso dell’Istituto dei revisori legali sulla disposizione che consente l’esercizio della revisione anche a chi non è iscritto al registro. Istituto che da subito aveva festeggiato la modifica normativa.

Stante la frettolosa e sorprendente modifica della scelta dei revisori e i principi di attuazione disposti dal legislatore era inevitabile un avvio difficile e contrastato. Il regolamento e la circolare hanno indicato soluzioni forse anche forzate per rendere attuabile la riforma.

La funzione del revisori negli enti locali è delicata e complessa e da sempre l’Ancrel si è battuta richiedendo indipendenza e professionalità specifica per chi intende svolgerla.

Pur comprendendo alcune delle motivazioni di chi ora scopre di non avere i requisiti per svolgere l’incarico non è da parte nostra accettabile l’affermazione (vedi ricorso Tar) che «il conseguimento della laurea in una delle materie previste, il tirocinio ed il superamento dell’esame di abilitazione nonché la successiva iscrizione all’albo sono sufficienti a dimostrare, di per sé alla luce della normativa comunitaria e nazionale, la competenza, capacità e qualificazione professionale» per svolgere la revisione negli enti locali.

Da anni organizziamo oltre trenta eventi formativi ogni anno perché riteniamo il credito formativo specifico assolutamente necessario.

Riteniamo ancora oggi che il controllo negli enti locali debba essere oggetto di una riforma organica per essere portato a sistema. Le modifiche intervenute in questi anni hanno solo portato confusione ed appesantimenti della attività.

Nei prossimi mesi elaboreremo una proposta organica di riforma della revisione economica finanziaria negli enti locali da presentare alla nostra assemblea annuale a Napoli nel mese di ottobre.

Per l’immediato siamo favorevoli ad accogliere alcune modifiche al decreto tipo quella della libera scelta della regione a cui iscriversi, delle modalità di accesso alle varie fasce, di semplificazione della validazione dei corsi e riconoscimento di crediti formativi.

Se i ricorsi non impediranno la procedura avremo ad inizio del prossimo autunno le prime estrazioni a sorte e fino a quel momento continueranno ad essere applicate le modalità di nomina da parte del Consiglio di cui all’art. 235, comma 1 del dlgs 18/8/2000, n. 267.

In relazione ai numerosi quesiti ricevuti sulla data di effettiva scadenza degli attuali incarichi e degli effetti dell’istituto della prorogatio previsto dal Tuel, si ritiene che le indicazioni contenute nella circolare del ministero dell’interno n. 7/2012, non siano del tutto conformi alla norma.

L’art. 235 del Tuel dispone che l’organo di revisione cessa dopo tre anni dalla data di esecutività della delibera di nomina e consente l’applicazione di alcune delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui al dl 16/5/1994 n. 293.

L’articolo 2 del dl richiamato dispone «gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti».

L’istituto della prorogatio di 45 giorni interviene, come indicato nell’art. 3, comma 1 del dl 293/1994, solo per gli organi non ricostituiti nel termine.

Se ad esempio l’attuale organo di revisione scade il 30 settembre 2012 è del tutto legittimo, se a tale data l’elenco non è operativo, il rinnovo con nomina da parte del consiglio senza attendere il decorso di ulteriori 45 giorni.

Nei prossimi giorni gli associati riceveranno le indicazioni per ottenere da parte dell’Ancrel-Club dei revisori il rilascio dell’attestazione per i crediti formativi per la partecipazione a corsi e/o seminari formativi nel periodo 2009/2011.


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