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Segretari, spese senza eccezioni
Costi da computare tra quelli per il personale

Fonte: Italia Oggi

Le spese relative ai segretari comunali e provinciali vanno a braccetto con quelle del personale dipendente. Infatti, l’attuale assetto normativo che regola il ruolo, le funzioni e lo status dei segretari comunali e provinciali non giustifica una posizione funzionale all’interno degli enti locali diversa da quella attuale, cosicché non si può prevedere che le relative spese siano allocate in bilancio diversamente da quelle per il personale dipendente degli stessi enti. È quanto mette nero la sezione autonomie della Corte dei conti nel testo della deliberazione n. 8/2012, in risposta alle perplessità ventilate da un gruppo di amministratori locali liguri in ordine agli effetti conseguenti all’assunzione di nuovi segretari comunali, sul piano dell’incidenza delle relative spese di personale nei già asfittici bilanci degli enti locali. Si potrebbe argomentare, così come ha fatto la sezione di controllo della Corte ligure, che nelle funzioni del segretario comunale ci sia un quid di specialità nel rapporto funzionale con l’ente, così da poter apprezzare una posizione diversa da quello del normale dipendente.

Ma la sezione autonomie non ha ravvisato alcunché di speciale nelle prerogative che spettano al segretario dell’ente. Ha ricordato, innanzitutto, che lo status giuridico ed economico va ricondotto al dpr n. 465/1997 e alle norme contenute nei contratti collettivi. Ed è in tali contesti che si ravvisano elementi per ricondurre il segretario «nel tessuto strutturale dell’organizzazione dell’ente locale». Il riferimento è all’articolo 88 del Tuel, dove i segretari comunali sono considerati in termini unitari con il personale dipendente e nelle disposizioni contenute all’articolo 97 dello stesso Testo unico. Qui, l’attività del segretario integra una prestazione lavorativa interamente organica all’ente e alle sue finalità istituzionali, così come l’organicità del ruolo del segretario non differisce da quella dei dipendenti. Quindi, ha ammesso la sezione autonomie, l’attività di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente e il coordinamento dell’attività dei dirigenti non sono ritenuti fattori che incidono sulla qualificazione del rapporto interno che siano tali da differenziarlo sul piano della finalità della spesa.


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