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Pubblico impiego privatizzato: mobilità (competenza legislativa)
La Corte Costituzionale specifica ulteriormente i profili sostanziali della materia dell’ordinamento civile in relazione all’impiego presso le società a partecipazione pubblica

La Corte Costituzionale specifica ulteriormente i profili sostanziali della materia dell’ordinamento civile in relazione all’impiego presso le società a partecipazione pubblica. Sentenza della Corte Costituzionale, 24 giugno 2020, n. 159.

Massima

La mobilità volontaria altro non è che una fattispecie di cessione del contratto che, a sua volta, è un negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410); si verte pertanto in materia di rapporti di diritto privato, ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile. Tale conclusione, applicabile anche a fattispecie inerenti all’impiego pubblico privatizzato, vale, a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica.

Fatto

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 6 giugno 2019, n. 9 (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019), per violazione degli artt. 3, primo comma, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettere e) ed l), e terzo, della Costituzione.
Secondo il ricorrente, sarebbe leso l’art. 117, comma 2, lettera l), Cost., in relazione alla materia «ordinamento civile» che, regolando la mobilità volontaria dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, inciderebbe sui relativi rapporti di lavoro, la cui disciplina sarebbe ascrivibile all’evocato ambito di competenza statale.

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